Il nuovo atto normativo del  17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha “sancito” il nuovo Accordo, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, si apre un altro lungo ciclo caratterizzato dalle modifiche al  d.lgs. n. 81/2008 ( legge 215/2021 di conversione del  decreto-legge 146/2021).  Un Accordo che avrebbe dovuto accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi del decreto 81/08 garantendo:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa’.

Il nuovo accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza

Il 17 aprile 2025 è stato sancito l’Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L’accordo rappresenta un’importante riforma del sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aggiornando e unificando i precedenti Accordi del 2011 e del 2012,  racchiudendosi in una cornice unitaria, coerente e maggiormente orientata alla qualità e all’efficacia della formazione.

Le principali novità dell’Accordo 2025

1. Unificazione e razionalizzazione normativa: l’Accordo sostituisce integralmente gli Accordi Stato-Regioni vigenti (del 2011 e del 2012) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, creando un unico corpus regolatorio per la formazione in materia di sicurezza.

2. Formazione  le figure fondamentali del sistema della prevenzione:

– lavoratori, preposti e dirigenti, datori di lavoro;

– datori di lavoro che assumono direttamente i compiti del RSPP (art. 34 D.Lgs. 81/2008);

– RSPP e ASPP (art. 32);

– Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE);

– datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri mobili e temporanei;

– soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011);

– operatori addetti all’uso di attrezzature di lavoro per cui è richiesto il l’attestazione (con ampliamento delle tipologie rispetto all’elenco previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 73 e Accordo 22/02/2012).

 

3. Progetto formativo strutturato: introdotta una metodologia vincolante per l’elaborazione del progetto formativo, che dovrà definire obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell’apprendimento, aggiornamento e verifica dell’efficacia, in coerenza con la valutazione dei rischi e l’organizzazione aziendale.

 

4. Didattica a distanza: regole per videoconferenza e formazione e-learning: videoconferenza sincrona ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici e modalità di tracciabilità della partecipazione.

E-learning consentito per i contenuti dei moduli base e di aggiornamento (ma non per i preposti), secondo uno standard tecnico-didattico nazionale conforme ai criteri già introdotti dall’Accordo del 2012, ma oggi resi più stringenti in termini di tracciabilità, tutoraggio e valutazione finale.

5. Durata e contenuti minimi armonizzati: ogni percorso formativo (iniziale e di aggiornamento) è stato ridefinito per garantire omogeneità nazionale, personalizzazione in base al rischio, e aggiornamento continuo dei contenuti sulla base dell’evoluzione tecnico-normativa e organizzativa.

N:B: I datori di lavoro e gli enti formatori dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro i termini previsti dall’accordo stesso (che saranno definiti nelle disposizioni finali e transitorie dell' Accordo).

 

 

 

 

 

 

ASR DEL 17 APRILE 2025

RossellaNewsNormativaIl nuovo atto normativo del  17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha “sancito” il nuovo Accordo, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, si apre un altro lungo ciclo caratterizzato dalle modifiche al  d.lgs. n. 81/2008...