La figura del DPO: caratteristiche e peculiarità nella redazione del  contratto di nomina - Cyber Security 360

La professionalità del Data Protection Officer (DPO) costituisce oggi un tema di assoluto rilievo strategico, che nondimeno molti titolari del trattamento non hanno ancora pienamente e correttamente inquadrato. Troppo spesso, nella prassi, il parametro economico della consulenza viene assunto quale criterio dirimente di valutazione della competenza del professionista, quasi che il ribasso del compenso possa fungere da indice di efficienza. Una simile impostazione, tuttavia, tradisce una visione riduttiva e potenzialmente pericolosa del ruolo, la cui delicatezza impone ben altri criteri di selezione.

Il DPO svolge una funzione essenziale di consulenza, vigilanza e indirizzo nei confronti del titolare del trattamento, orientandone le scelte in materia di sicurezza e liceità del trattamento dei dati personali, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679. Non si tratta di una figura meramente formale, né di un adempimento burocratico: egli rappresenta un presidio di garanzia all’interno dell’organizzazione, chiamato a coniugare competenze giuridiche e competenze tecnico-informatiche.

È frequente che il DPO sia individuato in un professionista esterno — sovente un avvocato — ritenendo che la sola formazione legale sia sufficiente a legittimarne l’incarico. In realtà, la complessità dei sistemi informativi contemporanei, specie quando coinvolgono grandi banche dati o informazioni di natura sensibile, richiede una preparazione interdisciplinare: alla padronanza delle fonti normative deve affiancarsi una concreta capacità di comprendere le architetture tecnologiche, le misure di sicurezza, le vulnerabilità sistemiche e i rischi informatici.

La criticità della situazione non è circoscritta al contesto nazionale, ma investe l’intero spazio europeo. Proprio per tale ragione, il European Data Protection Supervisor ha ritenuto opportuno pubblicare un documento di indirizzo volto ad approfondire e ampliare le sintetiche previsioni che il regolamento europeo dedica a questa figura professionale. Le linee guida forniscono indicazioni puntuali sui criteri di scelta, sul livello di competenze richieste, sulla collocazione organizzativa del DPO e sulle responsabilità che devono essergli attribuite, affinché la sua funzione possa esplicarsi con effettività e indipendenza.

Particolarmente significativo è il principio secondo cui il DPO, una volta designato, non può essere rimosso o penalizzato per l’esercizio delle proprie funzioni. Tale garanzia di stabilità e autonomia non costituisce un privilegio personale, bensì una condizione strutturale per l’effettivo svolgimento del mandato. Non è raro, infatti, che il DPO sia chiamato a segnalare al titolare carenze, inadempienze o vulnerabilità nel sistema di trattamento dei dati, esponendo criticità talvolta rilevanti. Dinanzi a tali rilievi, il titolare si trova di fronte a un bivio: adeguarsi alle indicazioni ricevute, rafforzando il proprio sistema di compliance, oppure tentare di eludere il problema attraverso la sostituzione del professionista. La frequenza con cui si registra la seconda opzione rappresenta, purtroppo, un indice della persistente sottovalutazione del ruolo.

La lettura delle recenti indicazioni europee conferma, ancora una volta, la centralità del DPO nel complesso processo di acquisizione, gestione, conservazione e protezione dei dati personali — inclusi quelli appartenenti a categorie particolari. Sebbene il documento sia specificamente rivolto alle istituzioni e agli organismi dell’Unione, i principi ivi affermati assumono valore paradigmatico per qualunque soggetto, pubblico o privato, che effettui trattamenti di dati personali.

In definitiva, la scelta del DPO non può essere guidata da logiche meramente economiche, ma deve fondarsi su una rigorosa valutazione della competenza, dell’esperienza e dell’indipendenza del professionista, nella consapevolezza che dalla qualità di tale figura dipende, in larga misura, l’effettività della tutela dei diritti fondamentali degli interessati.

RossellaPrivacyLa professionalità del Data Protection Officer (DPO) costituisce oggi un tema di assoluto rilievo strategico, che nondimeno molti titolari del trattamento non hanno ancora pienamente e correttamente inquadrato. Troppo spesso, nella prassi, il parametro economico della consulenza viene assunto quale criterio dirimente di valutazione della competenza del professionista, quasi...