Il 26/01/2012 sono entrati in vigore due nuovi Accordi Stato Regioni (Accordo Stato Regioni n° 221 e n° 223 del 21/12/2011 pubblicati in G.U. n°8 del 11/01/2012) che disciplinano, modificandolo, il regime della FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro aumentando notevolmente le ore previste sia per la formazione di base sia per l’aggiornamento che dovrà essere quinquennale.

Chi non avesse mai frequentato corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro (compreso impiegati, preposti e dirigenti) dovrà tempestivamente iscriversi ai nuovi corsi previsti dagli accordi stato regioni.

In caso di nuove assunzioni di lavoratori preposti e dirigenti, i corsi di base dovranno essere completati entro 60 gg dall’assunzione. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP invece per completare il percorso formativo avrà 90 gg dalla sua autonomina ad RSPP.

Per la mancata formazione dei propri lavoratori, preposti e dirigenti sono previste, ai sensi art 55 comma 5 lett c) D.lgs 81/2008, le seguenti sanzioni a carico del datore di lavoro: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro per ogni lavoratore/preposto/dirigente sprovvisto di attestato.

I CORSI PER I LAVORATORI (compreso impiegati) sono stati suddivisi in base alla tipologia di rischio presente nella propria azienda/mansione:

  • BASSO RISCHIO: 8 ORE DI BASE + 6 ORE DI AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI
  • MEDIO RISCHIO: 12 ORE DI BASE + 6 ORE DI AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI
  • ALTO RISCHIO: 16 ORE DI BASE + 6 ORE DI AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI

L’individuazione della tipologia di rischio viene fatta utilizzando la classificazione ATECO 2002-2007 e le risultanze del documento di valutazione dei rischi con riferimento anche alle mansioni più a rischio.

Il CORSO PER PREPOSTI (responsabili di reparto/aree aziendali/ufficio/squadre di lavoratori, ecc) è da frequentare in aggiunta ai corsi di base per lavoratori:

  • CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVO PER PREPOSTI CON VERIFICA FINALE : 8 ORE (entro 11/01/2013 per i preposti già in servizio!)
  • CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI: 6 ORE OGNI 5 ANNI

Il CORSO PER DIRIGENTI invece sostituisce integralmente quello per lavoratori e non dipende dalla tipologia di rischio ma è uguale per tutti i settori:

  • CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI CON VERIFICA FINALE : 16 ORE DI BASE
  • CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI: 6 ORE OGNI 5 ANNI

 

 

 

Per i DATORI DI LAVORO che hanno assunto o intendono assumerne la carica di RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (RSPP) i corsi obbligatori sono stati suddivisi in base alla tipologia di rischio presente nella propria azienda ed hanno questa durata:

  • BASSO RISCHIO: 16 ORE DI BASE + 6 ORE DI AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI
  • MEDIO RISCHIO: 32 ORE DI BASE + 10 ORE DI AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI
  • ALTO RISCHIO: 48 ORE DI BASE + 14 ORE DI AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI

L’individuazione della tipologia di rischio viene fatta utilizzando la classificazione ATECO 2002-2007 e le risultanze del documento di valutazione dei rischi con riferimento anche alle mansioni più a rischio.

Sono state previste deroghe per corsi di base a favore dei soggetti che alla data di pubblicazione degli accordi stato regioni abbiano già frequentato corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro rispettosi delle normative previgenti, mentre nessuna deroga è prevista per gli aggiornamenti quinquennali che, in questa prima fase, dovranno essere completati secondo la seguente tempistica:

 

SOGGETTI

DATA CORSO DI BASE

SCADENZA AGGIORNAMENTO

LAVORATORI/PREPOSTI

PRIMA DEL 11/01/2007

11/01/2013

LAVORATORI/PREPOSTI

DOPO IL 11/01/2007

5 ANNNI DAL CORSO DI BASE

DIRIGENTI

PRIMA DEL 11/01/2012

11/06/2013

DATORI DI LAVORO/RSPP

ESONERATI (ART 95 DLGS 626/94)

11/01/2014

DATORI DI LAVORO/RSPP

PRIMA DEL 11/01/2012

11/01/2017

 

   

 

RossellaFormazioneNews  Il 26/01/2012 sono entrati in vigore due nuovi Accordi Stato Regioni (Accordo Stato Regioni n° 221 e n° 223 del 21/12/2011 pubblicati in G.U. n°8 del 11/01/2012) che disciplinano, modificandolo, il regime della FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro...