Gli obblighi informativi verso i lavoratori e di segnalazione verso i superiori, la tolleranza delle prassi pericolose quotidiane, la presenza sul luogo di lavoro, il coordinamento negli appalti, il perimetro delle sue responsabilità. Il ruolo, gli obblighi e le responsabilità del preposto sono oggetto, di numerose sentenze, emanate dalla Cassazione Penale negli ultimi due mesi, le quali hanno per lo più applicato l’articolo 19 del D.Lgs.81/08 essendosi pronunciate sulle responsabilità connesse ad infortuni verificatisi dopo il 2008.

L’obbligo del preposto di informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato (art. 19 c. 1 lett. d) D.Lgs.81/08) e di segnalare al datore di lavoro o al dirigente le situazioni di pericolo (art. 19 c. 1 lett. f) D.Lgs.81/08 e s.m.i.)

 

Cassazione Penale, Sez. IV, 27 Gennaio 2016 n. 3626, ha confermato la condanna di un RSPP e di un preposto per il reato di lesioni personali colpose in danno di un lavoratore dipendente di una ditta produttrice di ceramiche.

L’infortunio è avvenuto durante un'operazione di smontaggio, pulitura e rimontaggio di un atomizzatore: in particolare il lavoratore, “dopo avere rimosso il materiale che occludeva la parte inferiore dell'apparecchiatura attraverso lo smontaggio del cono inferiore dello stesso, veniva attinto alla gamba sinistra dal detto cono, del peso di circa 50 chilogrammi, caduto sotto la spinta di un blocco di materiale atomizzato distaccatosi dalle pareti dell'atomizzatore”.

 

Per i due imputati, “al C.B. il reato é contestato nella sua qualità di preposto al reparto macinazione dello stabilimento, per aver sottostimato i rischi di caduta di materiale dall'interno dell'apparecchiatura e per avere omesso di dare al [lavoratore] informazioni sulle regole di prevenzione e protezione da osservare, in violazione dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2008; al C.DP. il reato é contestato nella sua qualità di responsabile del servizio sicurezza sul lavoro dello stabilimento, per non avere individuato, nella valutazione dei rischi presso il reparto, specifiche e dettagliate misure di sicurezza da adottare durante le operazioni di pulizia e manutenzione dell'atomizzatore, in violazione dell'art. 28, comma 2 lettera d), del D.Lgs. 81/2008”.

 

Per quanto riguarda, la posizione del preposto, la sentenza specifica che “é corretta e adeguata la motivazione della sussistenza, in capo al C.B., del profilo della colpa, non avendo egli (mentre era impegnato accanto al [lavoratore infortunatosi] nell'esecuzione della manovra) effettuato il controllo delle pareti interne con la dovuta diligenza, posto che l'evento poi verificatosi testimonia che egli, ove mai avesse effettuato il detto controllo, vi avrebbe provveduto in modo negligente e dunque non rispondente alle regole cautelari, come tale caratterizzato quanto meno da colpa generica. E' perciò corretto il ragionamento seguito dalla Corte territoriale laddove essa afferma che, qualora il controllo fosse stato eseguito in modo diligente, il C.B. avrebbe visto la presenza del blocco di materiale e avrebbe potuto quindi evitare che essa, cadendo, provocasse l'incidente.”

 

Sugli obblighi informativi (nei confronti dei lavoratori) e di segnalazione (nei confronti dei superiori) del preposto vi è un’altra sentenza, di qualche giorno successiva alla precedente.

 

Cassazione Penale, Sez. IV, 2 Febbraio 2016 n.4340,  ha giudicato le responsabilità di un RSPP e di un preposto alla direzione esecutiva e capocantiere, quest’ultimo “per non avere informato i lavoratori dello specifico rischio da sprofondamento e seppellimento e sulle precauzioni da prendere e per non avere segnalato al datore di lavoro o al dirigente la situazione di pericolo presente nel cantiere – art. 119, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.

 

Il capocantiere, secondo la Corte “deve respingersi la pur suggestiva tesi che vorrebbe il preposto esonerato, in questo caso, dagli obblighi di garanzia, non trattandosi di situazione di rischio accidentalmente sopravvenuta, da segnalare alla dirigenza e al datore di lavoro.

Invero, qui non si è in presenza di un'inadeguatezza attinente al corredo strumentale d'azienda, già preventivamente nota al datore di lavoro, ma di una modalità di lavorazione, manifestamente in dispregio delle norme cautelari minime, che si rinnovava quotidianamente con la scelta di non proteggere le pareti degli scavi, via via aperti. Non si tratta, in definitiva, della decisione, presa una volta per tutte dal datore di lavoro o dalla dirigenza di impiegare un certo macchinario, ma del rinnovare ogni giorno una prassi lavorativa altamente rischiosa. Situazione, questa, che avrebbe imposto di segnalare ogni giorno (ammesso che la prassi lavorativa non dipenda dallo stesso preposto) la condizione di pericolo elettivo.” 

 

Quindi “a prescindere dalla violazione del dovere di segnalazione (art. 19, lett. f, del cit. T.U.), risulta pienamente integrata la violazione del precetto che impone di avvisare i lavoratori esposti … (art. cit., lett. d).”

 

Secondo la Cassazione, il preposto non avrebbe dovuto avallare “condizioni […] di altissimo rischio che, in ogni caso, al momento del suo allontanamento dal cantiere avrebbero dovuto consigliargli di ordinare l'integrale sospensione dei lavori.

Conclusivamente […] il  capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (Cass., Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013, dep. 27/02/2013, Rv. n. 254403).”

 

Il preposto e il coordinamento negli appalti

 

In Cassazione Penale, Sez. IV, 18 Gennaio n.1836,  è stata contestata ad un datore di lavoro e ad un preposto, la responsabilità per un infortunio, nel quale ha perso la vita un operaio investito dal carico di una gru, che si era ribaltata all'interno dell'area di cantiere in cui egli stava lavorando.

 

In particolare erano stati ravvisati “profili di colpa generica (negligenza, imprudenza ed imperizia) e specifica, in relazione all'art. 7 D.Lgs.n.626/94 [ora art. 26 D.Lgs.81/08, n.d.r.], in quanto il datore di lavoro non aveva promosso quell'azione di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa in corso, al fine di garantire che l'autogrù operasse in cantiere in condizioni di assoluta sicurezza, ed il preposto perché non era intervenuto con azioni correttive nel momento in cui si era reso conto dell'assenza di tale coordinamento.”

La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con cui il Tribunale dichiarava di non doversi procedere e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.

 

 

Dove finisce la responsabilità del capocantiere e inizia quella del direttore tecnico. Un caso concreto.

 

Cassazione Penale, Sez. IV, 21 Gennaio 2016 n. 2539, ha rigettato il ricorso del Direttore Tecnico di un’impresa edile riconosciuto responsabile per l'infortunio che era occorso al capocantiere “a seguito del cedimento, per eccessivo carico (costituito da una benna carica appoggiata per l'asportazione dei detriti), del solaio”.

Secondo la Corte l’imputato (Direttore Tecnico, dirigente ai fini della sicurezza) “avrebbe dovuto in questa sua veste vigilare le attività quotidianamente svolte e pretendere che gli operai lavorassero ancorati a funi di sicurezza.”

 

Il ricorrente (Direttore Tecnico), si difende dichiarando che “rivestendo [l’infortunato] la posizione di capo cantiere, era tenuto a rispettare le misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro e dai responsabili aziendali, non avendo egli spazi di autonomia per disattenderle, sicché la sua condotta omissiva, del tutto imprevedibile nonostante la vigilanza del [direttore tecnico], aveva reso l'infortunio tutto dipendente dalle sue scelte.”

Ma secondo il giudizio della Cassazione “tale tesi difensiva, già disattesa dai giudici di merito, è priva di pregio.”

 

Difatti, ricorda la sentenza, la “in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia: in particolare, il direttore tecnico ed il capo cantiere, figure inquadrabili rispettivamente in quella del dirigente e del preposto, sono titolari di autonome posizioni di garanzia, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro.”

Perciò “ne consegue che la nomina di un capo cantiere non implica di per sé il trasferimento a quest'ultimo della sfera di responsabilità propria del ruolo dirigenziale del direttore tecnico (Sez.IV, 19.12.2011, n. 46849 ; 27.2.2008, n.8593; 26.10.2007, n.39606).”

 

 “Dunque, se è vero che il capo cantiere è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le normative antinfortunistiche, deve rilevarsi che nel caso di specie il [capo cantiere] ha affermato di aver deciso autonomamente che quel solaio poteva sopportare il carico della benna piena senza bisogno di particolare accorgimenti di sicurezza, compiendo così una valutazione che si è rivelata errata, e in ciò, ad avviso della Corte di merito si incentra la responsabilità del [direttore tecnico], che quale direttore tecnico di cantiere aveva il preciso obbligo di verificare il minuto rispetto delle norme di sicurezza e di far osservare quanto previsto dal POS e dal DPI [piano delle demolizioni, n.d.r.], e non rimettere agli stessi dipendenti la salvaguardia della loro incolumità.”

 

Concludendo “l'imputato avrebbe dovuto vigilare e tenere sotto controllo le attività quotidianamente svolte nel cantiere, evitando di consentire ai dipendenti di operare scelte spettanti alla dirigenza e di assumere iniziative operative proprie, e nella specie avrebbe dovuto pretendere ed accertarsi che gli operai lavorassero ancorati alle funi di sicurezza come previsto dal ripetuto piano delle demolizioni e non rimanere assente dal cantiere, sebbene informato del lavoro da svolgere, senza aver imposto le osservanze di salvaguardia.”

 

La presenza del preposto sui luoghi di lavoro

 

Cassazione Penale, Sez. IV, 15 Dicembre 2015 n. 49361, ha confermato l’assoluzione del capo squadra di una ditta di Costruzioni, nonché preposto alla sicurezza in cantiere “nell'esecuzione dei lavori edili commissionati dalla Raffineria di G. s.p.a.”, al quale era stato contestato il reato di lesioni personali ai danni di un lavoratore “per aver disposto l'esecuzione di lavorazioni contrastanti con il permesso di lavoro rilasciato dal responsabile della ditta committente, e per aver omesso di informare il lavoratore infortunato della presenza di zolfo liquido all'interno di una vasca di contenimento in prossimità del quale il lavoratore si era trovato ad eseguire la propria prestazione, così propiziandone la caduta all'interno della vasca e le conseguenti gravi ustioni dallo stesso riportate.”

 

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso avanzato dal Procuratore Generale in virtù della “sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa” e di un altro testimone nonché in virtù del fatto che risultava sufficientemente provata l’“abnormità della condotta di lavoro del prestatore infortunato”, elementi che sono “valsi a escludere l'acquisizione di una certezza, aldilà di ogni ragionevole dubbio, circa la colpevolezza dell'imputato”.

 

La Cassazione sottolinea “l'impossibilità di radicare in capo all'imputato un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro […], specie se riferiti a un comportamento, quale quello verosimilmente tenuto dalla persona offesa, del tutto estraneo alle quotidiani e abituali attività degli operai, avendo peraltro l'imputato in ogni caso comprovato il dato di una presenza comunque assidua sul cantiere, in coerenza a quanto confermato da altri testi escussi, oltre alla stessa persona offesa”.

 

 

Il preposto e la tolleranza di prassi di lavoro pericolose in assenza di presidi antinfortunistici

 

Cassazione Penale, Sez. IV, 2 Febbraio 2016 n. 4325, ha confermato la condanna (per lesioni colpose) di un datore di lavoro e di un preposto i quali “nelle rispettive qualità hanno consentito che il [lavoratore] (e prima di lui altri operai), svolgesse un'attività di evidente pericolosità, senza mettere a sua disposizione l'unico mezzo di prevenzione sicuro, costituito dall'anello unico. Condotta questa aggravata dalla circostanza che la vittima era un mero apprendista al quale non era stata fornita una sufficiente formazione ed informazione dei rischi del lavoro che svolgeva.”

 

Il datore di lavoro, aveva “omesso di adottare tutti i provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali necessari, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori dell'impresa […] omettendo di scegliere una imbracatura ed i relativi accessori di sollevamento appropriati alla natura, alla forma ed al volume di una gabbia in ferro sagomato e barre in acciaio lunga metri 12 e del peso di kg. 1.633 agganciata per mezzo di catene ad una gru a ponte”.

 

La Corte, precisa che “dell'incidente dovevano rispondere il datore di lavoro ed il preposto, considerato che [il lavoratore] non aveva avuto una sufficiente formazione ed informazione; nonché per il fatto che in azienda erano tollerate e non controllate prassi di lavoro pericolose.”

 

Conclude: riguardo al “G.P., in qualità di preposto, egli era garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, sovraintendendo alle attività, impartendo istruzioni, dirigendo gli operai, attuando quindi le direttive ricevute. In ragione della sua “prossimità” al rischio aveva tutta la possibilità di evitare l'evento controllando ed impedendo prassi di lavoro pericolose in assenza della presenza di presidi che garantissero la sicurezza del lavoro.”

 

 

RossellaCronacaGli obblighi informativi verso i lavoratori e di segnalazione verso i superiori, la tolleranza delle prassi pericolose quotidiane, la presenza sul luogo di lavoro, il coordinamento negli appalti, il perimetro delle sue responsabilità. Il ruolo, gli obblighi e le responsabilità del preposto sono oggetto, di numerose sentenze, emanate dalla Cassazione...