La quantità di infortuni gravi o mortali, che avvengono per caduta da opere provvisionali come ponteggi, si diffonde sulla quantità di sentenze della Corte di Cassazione, che hanno affrontato ricorsi relativi alle responsabilità di cadute dall’alto.

Un esempio, facendo riferimento alla Sentenza n. 34289 del 6 agosto 2015 (che si sofferma sull’applicazione dell’articolo 122 del D.Lgs. 81/2008), alla Sentenza n. 20703 del 2 maggio 2017 (che affronta le responsabilità di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori – CSE) o alla recente Sentenza n. 39498 del 29 agosto 2017 (sulla responsabilità del CSE per mancata verifica e coordinamento).

 

Un’altra sentenza della Corte di Cassazione che affronta un ricorso relativo ad una condanna per il reato di lesioni colpose gravi con riferimento alla caduta da un ponteggio è la sentenza n. 34865 del 17 luglio 2017 che affronta le responsabilità del datore di lavoro e ricorda come il rispetto della disciplina sulla sicurezza sul lavoro prescinde dal fatto che l’infortunato stesse “compiendo una attività connessa alla prestazione lavorativa”.

 

Nella sentenza della Corte di Cassazione, si menziona che la Corte di Appello di Cagliari con sentenza pronunciata in data 1 Marzo 2016 “conferma la sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva riconosciuto G.S., titolare della ditta datrice di lavoro, colpevole del reato di lesioni colpose gravi aggravate dalla violazione delle disposizioni per la prevenzioni degli infortuni, occorse ad G.B.C., intento a lavorare su opera provvisionale costituita da ponteggio appoggiato a due cavalletti, ma non adeguatamente assicurato e di larghezza inferiore a novanta centimetri, così da precipitare a terra sbattendo la nuca”. In particolare il giudice territoriale “fondava il proprio convincimento sulle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, nonché dal contenuto delle dichiarazioni assunte dagli altri testimoni, escludendo rilievo a quelle del teste F., riscontrando la contestata violazione di disposizioni per la prevenzione di infortuni, con particolare riferimento all'allestimento del ponteggio provvisionale sul quale il C. era intento ad operare”.

 

Contrario, alla suddetta sentenza, la difesa del G.S. proponeva ricorso per cassazione: “con un unico articolato, motivo di ricorso denunciava violazione di legge anche in relazione alla mancanza di motivazione e alla valutazione della prova testimoniale, nella parte in cui aveva riconosciuto valore preponderante alle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, che pure vantava un evidente interesse nel giudizio, e aveva al contrario escluso rilievo alle dichiarazioni del teste, il quale aveva riferito circostanze decisive in ordine alla esatta ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento alla modifica dell'opera provvisionale in attesa dell'arrivo dei soccorsi, mediante la rimozione di una delle tavole che erano state predisposte per formare il ponteggio, testimonianza del tutto ignorata dalla Corte e anzi ritenuta inattendibile”.

 

La Corte di Cassazione innanzitutto si sofferma sul tema della prescrizione relativamente agli effetti penali e mostra come per la Corte debba pronunciarsi “l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione”, mentre agli effetti civili “il ricorso deve essere rigettato”.

 

Invero – continua la Corte – “il giudice di appello ha attentamente valutato, con costrutto motivazionale assolutamente integro e logicamente motivato, le dichiarazioni della persona offesa, la quale ha escluso che si trattava di una attività preliminare e preparatoria, alla realizzazione dell'opera (una sorta di presa visione del cantiere e di accordo negoziale), evidenziando che l'attività di muratura cui era addetto il lavoratore si stava svolgendo in prosecuzione di quella intrapresa nei giorni precedenti, ricorrendo ad una serie di argomenti logici a sostegno della prospettazione accusatoria (presenza di altri lavoratori, utilizzo di una impalcatura per raggiungere la quota ove dovevano essere eseguiti i cordoli di cemento e dove le gabbie erano già state predisposte, inizio della giornata lavorativa di buon ora)”.

E, da questo punto di vista, ha altresì “logicamente evidenziato come il rispetto della disciplina sulla sicurezza sul lavoro prescindeva poi dal fatto che TIZIO, stesse o meno compiendo una attività connessa alla prestazione lavorativa, e sul punto forniva, alla stregua delle dichiarazioni assunte dagli agenti di PG intervenuti a seguito dell'infortunio e, soprattutto, sulla base delle caratteristiche tecniche dell' opera provvisionale (ponteggio), come si presentava strutturata al momento dell'accesso del verbalizzanti, una ricostruzione sulle modalità di allestimento del ponteggio che non lasciava possibilità di ingresso alla prospettazione difensiva, fondata sulle dichiarazioni del teste, secondo cui una delle tavole che avevano costituito parte integrante del manufatto provvisionale era stata rimossa per agevolare le operazioni di soccorso”.

 

In particolare una tale ricostruzione alternativa era “contrastata tanto dalle caratteristiche complessive del manufatto, che risultava realizzato con l'impiego di due soli tavoloni, peraltro solo appoggiati ai cavalletti e non fissati, cavalletti che a loro volta non si presentavano stabilmente fissati al suolo con tiranti, quanto dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti che avevano appunto riportato la non corrispondenza del manufatto alle prescrizioni di legge, in quanto il piano di calpestio presentava una larghezza inferiore a quella consentita e che le stesse tavole non erano state assicurate ai montanti dei cavalletti”.

 

In definitiva, conclude la sentenza della Cassazione n. 34865, le censure contenute nel ricorso “sono pertanto infondate sia con riferimento alla esclusione del rapporto di causalità, sia in relazione a profili di esclusione dell'elemento soggettivo, avendo la Corte di Appello di Cagliari motivato sul punto in termini assolutamente non contraddittori e del tutto coerenti rispetto alle risultanze processuali, con la conseguenza che lo stesso deve essere rigettato ai fini civili”.

 

E la Corte “annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione”, ma “rigetta il ricorso agli effetti civili”.

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza 17 luglio 2017, n. 34865 – Ponteggio non adeguatamente assicurato e inidoneo. Lavoratore precipita a terra: responsabilità del datore di lavoro

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