Lo schema di decreto ripercorreva pedissequamente quanto previsto dall’art. 8, par. 1, del Regolamento senza avvalersi della possibilità di deroga consentita dal par. 2 della medesima norma (“Gli Stati Membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore a 13 anni”).

L’Italia rischiava una sorta di isolamentosul punto, considerato che Austria e Lituania avevano abbassato il limite d’età a 14 anni, Repubblica Ceca, Slovenia e Francia a 15, Spagna, Svezia, Inghilterra, Danimarca, Estonia, Lettonia, Finlandia e Portogallo a 13.

Già in sede di redazione della proposta di regolamento, alcune organizzazioni per la tutela dei minori in Spagna, Gran Bretagna, Danimarca, Italia e Svezia avevano sollevato perplessità rispetto alla scelta che si andava operando, in considerazione delle sue conseguenze psico-sociali.

Secondo tali associazioni, infatti, il tipo d’incoraggiamento che gli adolescenti avrebbero ricevuto dalla fissazione dell’età minima a 16 anni sarebbe stato quello a mentire sulla propria età in modo da continuare o iniziare a utilizzare comunque la rete e le sue piattaforme, anche nella fascia 13-15.

Dello stesso avviso si è mostrata Janice Richardson, esperta dell’ITU (International Telecommunications Union) e del Consiglio d’Europa e Coordinatore dell’European Safer Internet network, secondo la quale fino ad oggi i ragazzi dai 13 anni in su sono stati abituati ad accedere ai servizi online, a prescindere dalle norme più o meno restrittive nei vari Paesi. Un irrigidimento della legislazione, secondo l’esperta, determinerebbe con molta probabilità una produzione di false dichiarazioni da parte degli under 16, che tenderebbero ad adottare questo metodo pur di non chiedere il consenso ai genitori. In effetti, nel report redatto alla fine del 2014 da Net Children Go Mobile è emerso che in diversi paesi europei – tra cui l’Italia – l’utilizzo di internet è diffuso sin dai nove anni e un terzo degli utenti globali di Internet sono di età inferiore ai 18 anni, con il 68% di loro ha un’età compresa tra i 9 e i 16 anni.

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha opportunamente previsto che il minore che abbia compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

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RossellaNormativaLo schema di decreto ripercorreva pedissequamente quanto previsto dall’art. 8, par. 1, del Regolamento senza avvalersi della possibilità di deroga consentita dal par. 2 della medesima norma (“Gli Stati Membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore a 13 anni”). L’Italia rischiava una sorta di...