In merito, all’obbligo di green pass nell’ambito lavorativo privato/pubblico, il   decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 indica (comma 5, articolo 3) che i datori di lavoro “definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche” – relative all’obbligo “di possedere e di esibire” la certificazione verde COVID-19 – “anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi”.

 

Facciamo un esempio delle modalità operative, come richiamate dal DL 127/2021.

  • Normativa, green pass e campo di applicazione;
  • Compiti e responsabilità per la verifica del green pass;
  • Istruzioni operative per le modalità operative di controllo;
  • Normativa, green pass e campo di applicazione.

Prendiamo una breve introduzione del “Decreto green pass” ( decreto legge 127/2021) che “rende obbligatorio il possesso di green pass a tutti i lavoratori, sia pubblici che privati”.

Il green pass, o Certificazione verde COVID-19, “è una certificazione emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle seguenti condizioni: l’avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid-19, la guarigione da tale virus nei sei mesi precedenti o l’esito negativo dopo aver effettuato un test per la rilevazione di questo”.

 

Il Decreto “Green Pass” si applica a tutti i lavoratori.

 

Sono anche compresi: lavoratori dipendenti, studi professionali, lavoratori autonomi

soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione (come stagisti) o di volontariato, anche in forza di contratti esterni, inclusi i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter)”.

Sono,  esclusi “i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica”.

 

Compiti e responsabilità per la verifica del green pass

Le istruzioni operative sono: “la procedura deve essere trasmessa a tutto il personale operativo interessato, previa avvenuta formazione di cui è responsabile il Datore di Lavoro anche nel tramite di suoi incaricati”. E scopo del documento è definire le “modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde ( Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato”.

 

 

 

Le disposizioni presenti “si applicano durante l’attività lavorativa all’interno ed all’esterno dell’azienda”. La presente procedura è predisposta in applicazioni alle disposizioni vigenti ed indica “le modalità operative per gli incaricati al controllo”.

 

I compiti e le responsabilità in merito alla procedura:

 

Emissione: QSA (Unità qualità sicurezza ambiente) – SPP (Unità Servizio di Prevenzione e Protezione)

Controllo: SPP – QSA – MC (Medico Competente) – RLS (Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza)

Approvazione: DL (Datore di Lavoro)

Coinvolgimento: RLS, MC

Attuazione: DL – IC (Incaricato al controllo)

 

Istruzioni operative per le modalità operative di controllo

Indicazioni operative:

IC, a campione al momento dell’ingresso, richiede a IN (Interessato) “il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass)

IC al controllo attraverso l’APP “VerificaC19” provvede alla lettura del QR Code

L’APP mostrerà a IN codeste informazioni:

validità della certificazione verde (Green Pass);

Per accertare l’identità di IN, IC richiede/potrà richiedere documento di identità in corso di validata per accertare la corrispondenza dei dati”.

Si segnala che IC “non ha potestà di richiedere documento d’identità a IN che l’ha esibito per verificare la corrispondenza con il nome riportato su green pass; ciò a meno che non vi siano incongruenze legate al sesso o alla data di nascita indicata sul green pass. Ovvero il documento di identità deve essere richiesto nel caso in cui (a titolo non esaustivo):

  • venga visualizzato un nome femminile per una certificazione esibita da un uomo o viceversa;
  • il soggetto risulti più giovane/anziano rispetto alla data di nascita riportata su green pass
  • nel caso in cui IC conosca il nome di IN, deve verificare che il nome riportato su green pass corrisponda a quello che lo esibisce”.

 

“IC permette l’accesso ai luoghi di lavoro a IN che seppur sprovvisto di Certificazione Verde ( Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19, conforme alle indicazioni del Ministero della Salute, per gli esonerati dalla vaccinazione. Nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni (a titolo non esaustivo):

i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105 e s.m.i;

la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura ‘certificazione valida fino al…………………..’ ;

dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende, Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);

timbro e firma del medico certificatore (anche digitale), numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

IC non consente l’accesso all’interessato qualora l’applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato, o se l’interessato non esibisca il certificato verde ( Green Pass);

IC non consente l’accesso all’interessato, che presenta Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità;

IC al controllo, comunica a DL l’eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde, anche nel tramite di modulistica ad hoc;

IC non deve assolutamente effettuare:

fotografie;

copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass);

Non si deve conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.

IC, non può cedere l’incarico se non autorizzato da DL;

IC avverte DL qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.

 

DL/IC non deve chiedere a IN:

 

“sono/non sono vaccinati;

se possono vaccinarsi e/o perché no;

se sussiste l’intenzione di vaccinarsi;

motivazioni legate alla propria scelta”.

 

L’unica notizia che il DL/IC deve richiedere e gestire “è se IN è dotato al momento di green pass o meno”. Non può chiedere, se il green pass in possesso “è stato rilasciato a seguito di (a titolo non esaustivo): vaccinazione, guarigione, test rapido ecc.. DL, o chi per esso, non può chiedere a IN se vaccinati, se possono/vogliono vaccinarsi ed eventuali motivazioni per evitare situazioni discriminatorie legate alle diverse convinzioni personali e/o alle condizioni di salute di IN. L’obiettivo delineato è quello di tutelare il diritto alla riservatezza, come previsto dal GDPR  679/2016, di coloro che non vogliono/non possono vaccinarsi a causa di patologie preesistenti o condizioni di salute non idonee”.

esempio

RossellaConsulenzaNewsIn merito, all’obbligo di green pass nell’ambito lavorativo privato/pubblico, il   decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 indica (comma 5, articolo 3) che i datori di lavoro “definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche” - relative all’obbligo “di possedere e di esibire” la certificazione...