La  figura e gli obblighi del preposto (modifiche artt. 18, 19 e 26), la formazione (art. 37), l’ obbligo formativo per il datore di lavoro e sulle sanzioni sollevando in alcuni casi – ad esempio riguardo all’obbligo formativo del datore di lavoro – alcune criticità.

Le novità sulla formazione e il percorso formativo del preposto

Le riserve sull’obbligo formativo per il datore di lavoro

Le novità sulle sanzioni e i dispositivi di protezione

Le novità sulla formazione e il percorso formativo del preposto

La Nota ricorda che il DL 146/2021 e la legge di conversione intervengono sull’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di formazione in materia di salute e sicurezza:

 

Si pongono i presupposti per la rivisitazione complessiva degli accordi Stato-Regioni sulla formazione, adottando un unico strumento per accorpare, rivedere e modificare i preesistenti accordi.

Si introduce l’obbligo formativo per il datore di lavoro.

N.B. Con riferimento alla formazione del preposto, nella logica di rafforzamento del suo ruolo, si prevede che essa debba essere svolta interamente con modalità in presenza e debba essere ripetuta, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Il pregnante/nuovo ruolo del preposto, impone un bagaglio di conoscenze sempre aggiornato, da cui consegue anche la modulazione temporale del percorso formativo.

In relazione alla profonda rimodulazione degli obblighi/doveri del preposto, l’introduzione di una figura così differente dalla precedente, la necessaria riorganizzazione complessiva dell’azienda e l’organizzazione ed erogazione di un’attività formativa particolarmente incisiva (si pensi alla conoscenza del processo produttivo per l’indicazione delle corrette modalità lavorative) impone di disporre di tempi adeguati, sia che si scelga una sostanziale conferma del tradizionale quadro organizzativo sia che scelga di adottarne uno nuovo (per effetto della novità del ruolo del preposto).

 

 L’obbligo formativo per il datore di lavoro

Si indica, che il nuovo obbligo formativo e le relative conseguenze penali “ricadrebbero sul medesimo soggetto garante dell’obbligo formativo verso se stesso, introducendo quindi una forma di obbligo di autoformazione, penalmente sanzionato. E la conseguenza dell’omessa formazione “dovrebbe essere quella di non poter essere adibito alle funzioni di datore di lavoro, ossia in un obbligo di autoesclusione per inidoneità a svolgere le funzioni apicali. Dovrebbe essere, quindi, interrotta l’attività imprenditoriale, in mancanza di un datore di lavoro idoneo.

Per quanto riguarda le conoscenze che dovrebbero essere assicurate dalla formazione, si evidenzia, che il datore di lavoro, per esercitare i poteri decisionali e di spesa, si avvale ‘di figure istituzionali, come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che del sapere necessario sono istituzionalmente portatori del sapere scientifico/tecnico,  per cui le sue decisioni oggi non sono adottate sulla base di una conoscenza diretta e personale ma su quella garantita da esperti e tecnici, ben più approfondita di quella assicurata da qualunque differente percorso formativo. D’altra parte, il ruolo dei soggetti istituzionalmente portatori del sapere scientifico è proprio quello di rendere edotto il datore di lavoro dei rischi e pericoli presenti all’interno della propria azienda, avendo l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri’ (Cass., 28468/2021). Per quanto riguarda il medico competente, gli obblighi posti a suo carico comportano, un'effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario, il quale non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un'attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale (Cass., 21521/2021).

 

Le basi decisionali e di spesa sono, dunque, da sempre supportate da funzioni professionali ed istituzionali ed una formazione del datore di lavoro non può che essere destinata a soccombere di fronte a tali alte competenze.

 

Le novità sulle sanzioni e i dispositivi di protezione

Sull’articolo 52 (Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità) del Dlgs 81/2008, dove viene aggiornato al 30 giugno 2022 “il termine per l’emanazione del decreto ministeriale (originariamente fissato al 1° dicembre 2009) contenente le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo”, i “criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.

 

 L’articolo 55 del Dlgs 81/2008 e s.m.i,, parla di sanzioni penali.

 

In particolare, le nuove disposizioni introdotte (nomina e formazione del preposto e comunicazione del nominativo del preposto nell’ambito degli appalti) sono sanzionate penalmente. E la formazione del datore di lavoro, rientrante tra gli obblighi dell’art. 37, comma 7, “è caduta sotto la sanzione già prevista per tale disposizione dall’art. 55, comma 5, lett. c) del Dlgs 81/2008 e s.m.i.”.

Si interviene anche sull’articolo 56 (Sanzioni per il preposto) del Dlgs 81/2008 introducendo, l’estensione delle funzioni e delle responsabilità, “le nuove ipotesi sanzionatorie per il preposto. Mentre l’obbligo di fondo, oggi integrato, ricade nell’art. 19, comma 1, lett. a) e nella sanzione già prevista per il suo inadempimento, viene sanzionata penalmente anche l’inosservanza del nuovo obbligo introdotto alla lettera f-bis) dell’art. 19 (in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate). In questo modo, si vincola il preposto a svolgere effettivamente le azioni correttive ed informative (verso il lavoratore e verso dirigente e datore di lavoro), assegnandogli quindi un ruolo più incisivo, sia sul versante prevenzionale sia su quello organizzativo.

Si interviene anche sull’articolo 79 – Titolo III, Capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) – del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il comma 2-bis dell’articolo 79 diventa: fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001 aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti.

Adesso, la norma prevede l’aggiornamento dei riferimenti alla normativa tecnica contenuta nel DM 1° giugno 2001. In effetti, quel decreto fa riferimento, in premessa, ad alcune specifiche norme UNI, che possono risultare desuete e superate da altre maggiormente aggiornate.

Ad esempio, si rileva che nel sito internet dell’UNI, sono presenti:

 

La norma tecnica UNI EN 458 (1995) è stata sostituita dalla 458 (2005)

la UNI 10720 (1998) è stata sostituita dalla UNI EN 529 (2006)

la UNI EN 169 (1993) è stata sostituita dalla UNI EN 169 (2003)

la UNI EN 171 (1993) è stata sostituita dalla UNI EN 171 (2003)

la UNI 9609 (1990) è stata ritirata senza sostituzione nel 2007”.

 

Si evidenzia tuttavia che, poiché gli aggiornamenti esprimono l’adeguamento alla evoluzione della tecnica, le innovazioni, di fatto, venivano già in passato recepite tempestivamente al momento della loro adozione.

 

 

“Le modifiche all’Articolo 99 del Dlgs 81/2008 e s.m.i., all’introduzione di un art. 13bis al DL 146/2021 e alla modifica dell’articolo 18, comma 3, del Dlgs 81/2008 in tema di obblighi e responsabilità in tema di salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche.”

 

 

 D-L-21-ottobre-2021-n-146

 legge n. 215 del 17 dicembre 2021 (legge di conversione del DL)

Legge+215+del+2021+di+conversione+del+DL+21+ottobre+2021+

RossellaConsulenzaNormativa  La  figura e gli obblighi del preposto (modifiche artt. 18, 19 e 26), la formazione (art. 37), l’ obbligo formativo per il datore di lavoro e sulle sanzioni sollevando in alcuni casi - ad esempio riguardo all’obbligo formativo del datore di lavoro – alcune criticità. Le novità sulla formazione e...