Covid-19 lavoro dal 1 maggio
L’obbligo delle mascherine, i protocolli condivisi, la Nota della UIL
La Nota della UIL del 29 aprile 2022 parla della “Circolare protocollo anti-contagio e Ordinanza del Ministero della Salute sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
“Restano immutate le disposizioni previste nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro – aggiornato il 6 aprile del 2021 – nel quale è ribadito come ‘in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore”.
Le raccomandazioni per i dispositivi anticontagio, gli obblighi la Nota della Confindustria
Il documento di aggiornamento stabilito da Confindustria del 30 aprile 2022, dal titolo “Uscita progressiva dall’emergenza da COVID-19: quali regole dal 1° maggio 2022”.
Parla “all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si indica che l’art. 10-quater del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 24/2022 prevedeva fino al 30 aprile 2022” quindi “l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni contesti e in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private”.
La nuova Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, “efficace dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 24/2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, ha previsto:
l’obbligo di continuare a indossare i dispostivi di tipo FFP2 per: 1) l'accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto; 2) gli spettacoli aperti al pubblico e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso” (la Nota riporta ulteriori dettagli su questi due punti);
l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quindi, qualsiasi tipo di mascherina) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
la raccomandazione di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quindi, qualsiasi tipo di mascherina) in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”.
Quindi “nei luoghi chiusi non sarà più obbligatorio indossare le mascherine”.
Dal 1° maggio 2022 non è più obbligatorio:
“l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 base (c.d. green pass base) per l’accesso ai luoghi di lavoro di cui all’art. 9-septies del DL n. 52/2021 e 4-quinquies del DL n. 44/2021). Pertanto, a partire dal 1° maggio 2022, l’accesso ai luoghi di lavoro non sarà più subordinato al possesso di un green pass base in corso di validità, i datori di lavoro non saranno più tenuti a effettuare i controlli – cesserà anche l’efficacia delle procedure aziendali recanti le regole per lo svolgimento delle verifiche – e i lavoratori assenti ingiustificati e/o sospesi per assenza di certificazione potranno essere riammessi regolarmente in servizio”. Dunque il venir meno dell’obbligo di green pass per l’accesso dei luoghi di lavoro “non consente ai datori di lavoro di continuare a richiedere – né ai propri lavoratori, né a esterni che accedono ai locali aziendali – la certificazione verde su base volontaria: infatti, l’art. 9, co. 10-bis del DL n. 52/2021 prevede che ogni utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 può essere disposto esclusivamente con legge dello Stato; pertanto, se non espressamente consentito dalla legge, non è possibile richiedere e controllare il possesso dei certificati verdi”;
“l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense e catering continuativo su base contrattuale (art. 9-bis del DL n. 52/2021);
l’art. 10-quater, co. 8 del DL n. 52/2021 che, per i lavoratori, considera le mascherine chirurgiche DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2008;
l’obbligo di green pass base per l’accesso a: servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi all'aperto (art. 9-bis del DL n. 52/2021);
l’obbligo di green pass rafforzato per convegni e congressi (art. 9-bis.1 del DL n. 52/2021);
l’obbligo di green pass base per l’accesso ai mezzi di trasporto (art. 9-quater del DL n. 52/2021);
l’obbligo di green pass rafforzato per le attività di cui all’art. 9-bis.1 del DL n. 52/2021, quali, tra l’altro, piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, discoteche, partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi al chiuso”.
”La certificazione verde COVID-19, a decorrere dal 1° maggio 2022, non sarà più richiesta per l’accesso ad attività e servizi sul territorio nazionale”.
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