Campo di applicazione, classificazione e compartimenti nelle strutture sanitarie attraverso le novità del DM 29 marzo 2021

Sulle strutture sanitarie in relazione al Decreto 29 marzo 2021 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie” soffermandoci in particolare sulle novità connesse alla compartimentazione (capitolo S.3) e al contenuto del documento Inail “ Compartimentazione antincendio. Focus sulla misura S.3 del Codice di prevenzione incendi – Compartimentazione”, nato dalla collaborazione tra l’Inail, l’Università di Roma “La Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

 “strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;

residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;

strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2”.

E le norme si applicano a tali attività “esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002”.

 

 Il decreto riconduci alcune definizioni:

 

Attrezzatura ad alta energia di tipo ionizzante: “apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia superiore a 10 MeV, per la quale non è possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura, anche dopo lo spegnimento della stessa (es. ciclotroni per la produzione di radiofarmaci, betatroni, …)”.

Strumentazione ad elevata tecnologia: “apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia non superiore a 10 MeV, per la quale è possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi dell’apparecchiatura stessa e macchina magnetica che non produce radiazioni ionizzanti (es. risonanza magnetica, tomografia computerizzata, …)”.

E distingue la tipologia delle strutture sanitarie attraverso una classificazione:

 

“SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;

SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;

SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.”

 

 

Le aree dell’attività sono classificate nel seguente modo:

 

“TA: Aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali (divise in TA1 e TA2)

TB: Aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero (divise in TB1 e TB2)

TC: Aree destinate ad altri servizi pertinenti (es. uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar, aree commerciali, aree di culto, …).

TK: Aree a rischio specifico (divise in TK1, TK2 e TK3)

TM: Depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell’attività sanitaria (divisi in TM0, TM1, TM2, TM3, TM4)

TT1: Locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio

TT2: Aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari

TZ: Altre aree”

Nel documento prodotto dall’ INAIL si indica che i compartimenti antincendio destinati ad aree di tipo TA:

“devono appagare il livello di prestazione III per la compartimentazione (capitolo S.3);

devono essere a prova di fumo proveniente dalle altre aree; i compartimenti destinati ad aree TA1 devono essere a prova di fumo rispetto a compartimenti destinate ad aree TA2 e viceversa” (le TA2 sono aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche tali da impedire il suo rapido spostamento).”

Inoltre:

le aree di tipo TK, TM1, TM2, TM3 e TT devono essere inserite in compartimenti distinti;

le aree TM4, devono essere compartimentate rispetto alle opere da costruzione destinate ad attività SA o SB, oppure devono essere messe distanze di separazione (capitolo S.3) assumendo il carico d'incendio specifico delle aree TM4”. Le aree TM4 sono aree esterne all’opera da costruzione contenenti aree di tipo TA o TB, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico o scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;

“le aree di tipo TB costituiscono compartimenti a prova di fumo proveniente dai compartimenti destinati alle aree TT, TM2 e TM3;

le aree con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti in forma non sigillata:

devono essere inserite in compartimenti distinti e a prova di fumo;

il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente da tali aree”.

 “Le aree di consegna, preparazione, somministrazione e tutti gli altri ambiti comunque necessari alla terapia con radiofarmaco possono essere inseriti nello stesso compartimento”.

Si segnala poi che le aree di tipo TC “devono essere di tipo protetto, inoltre:

 

“la superficie lorda delle aree commerciali inserite in attività SA o SB deve essere ≤ 400 m2;

la singola attività commerciale deve avere un carico di incendio specifico qf ≤ 200 MJ/m2;

la superficie lorda S delle aree commerciali inserite in attività di tipo SA o SB può essere ≤ 600 m2se inserite in un compatimento distinto e il resto dell’attività è a prova di fumo;

la superficie lorda S delle aree commerciali inserite in attività di tipo SA o SB può essere ≤ 1000 m2se inserite in un compatimento distinto, dotate di controllo dell’incendio (capitolo S.6) con livello di prestazione IV e il resto dell’attività è a prova di fumo”.

Le attività di tipo SC (attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale) “possono essere inserite all’interno delle attività commerciali che rientrano nel campo di applicazione del capitolo V.8” (Attività commerciali); “eventuali porzioni di esse classificate come aree TA2 o TB2 devono costituire compartimenti distinti e a prova di fumo proveniente dalle altre aree con sistema d’esodo indipendente dall’attività commerciale nella quale sono inserite”.

Le aree TA2 e TB2 inserire in attività SC “possono erogare prestazioni sanitarie solo in regime ambulatoriale (non può essere previsto il ricovero o la degenza)”.

Nel nuovo Capitolo V.11 del Codice di prevenzione incendi sono poi presenti indicazioni inerenti:

 

la valutazione del rischio di incendio;

altre strategie antincendio (resistenza al fuoco, esodo, controllo di fumi e calore, …).

 

Fonte INAIL

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Compartimentazione antincendio. Focus sulla misura S.3 del Codice di prevenzione incendi – Compartimentazione

RossellaConsulenzaNewsCampo di applicazione, classificazione e compartimenti nelle strutture sanitarie attraverso le novità del DM 29 marzo 2021 Sulle strutture sanitarie in relazione al Decreto 29 marzo 2021 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie” soffermandoci in particolare sulle novità connesse alla compartimentazione (capitolo S.3) e...