I corsi potranno essere svolti solo in presenza, entro il 30 giugno 2022 si attendono tutte le specifiche.

Le modifiche dell’art 37 comma 7 del D. Lgs 81/08 e s.m.i sanciscono il dovere da parte del datore di lavoro di seguire corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. Queste modifiche sono state introdotte con la conversione in Decreto Legge n. 146/2021 (Decreto Fiscale), che equipara il datore di lavoro ai dirigenti, preposti e lavoratori. Le specifiche sulla durata dei corsi e sui contenuti minimi dovranno essere adottate entro il 30 giugno 2022 dalla Conferenza Stato- Regioni.

La mancata formazione, da parte del datore di lavoro, comporta, a carico dello stesso, un duplice intervento sanzionatorio da parte dell’organo ispettivo. Il primo è penalmente sanzionato dall’articolo 55, comma 5, lettera c), del Dlgs 81/2008, il quale prevede, per la violazione dell’articolo 37, comma 7, l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Il secondo, con le modifiche adottate all’allegato I del testo unico, potrebbe comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale.

RossellaConsulenzaI corsi potranno essere svolti solo in presenza, entro il 30 giugno 2022 si attendono tutte le specifiche. Le modifiche dell’art 37 comma 7 del D. Lgs 81/08 e s.m.i sanciscono il dovere da parte del datore di lavoro di seguire corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. Queste modifiche sono state...