Le modifiche al Testo Unico su salute e sicurezza
Nella Gazzetta Ufficiale numero 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la Legge 3 luglio 2023 numero 85 di conversione del Decreto Legge 4 maggio 2023, numero 48 sulle "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", che all'articolo 14 stabilisce alcune importanti modifiche alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81.
Le modifiche riguardano interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi. L'articolo 14 del Decreto Legislativo Lavoro 48/2023 è interamente dedicato alle modifiche attuate al Testo Unico.
Facciamo un breve riepilogo degli articoli che sono stati modificati:
articolo 18, ovvero gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, comma 1, modifica della lettera a);
articolo 18, nuovo comma 3.2, in materia di scuole e sicurezza – valutazione dei rischi in ambito scolastico (novità emersa in sede parlamentare);
articolo 21, ovvero le disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile e ai lavoratori autonomi, comma 1, modifica della lettera a);
articolo 25, ovvero gli obblighi del medico competente, comma 1, aggiunta delle lettere e-bis) e n-bis;
articolo 37, ovvero la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, comma 2, aggiunta della lettera b-bis);
articolo 71, ovvero gli obblighi del datore di lavoro, sostituzione del comma 12;
articolo 72, ovvero gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso, modifica del comma 2;
articolo 73, ovvero l'informazione, la formazione e l'addestramento, aggiunta del comma 4-bis);
articolo 87, ovvero le sanzioni a carico del datore di lavoro, comma 2, modifica della lettera c);
articolo 98, comma 1 lettera b), in materia dell'aggiunta della laurea in Tecnica della Prevenzione. Mentre come lauree abilitanti si ha la professione di coordinatore per la progettazione in cantiere.
Articolo 18: gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente
In base alle modifiche del comma 1, lettera a), il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a "nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28". È stata aggiunta la parte "qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28", questo significa che datore di lavoro e dirigenti dovranno nominare il medico competente non solo nei casi previsti all'articolo 41 del Testo Unico, ma anche in tutti quelli nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, con conseguente estensione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria.
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