Cantieri: il Protocollo di sicurezza anti-COVID19, regole e aggiornamenti

Una delle innovazioni di maggiore rilievo introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro concerne la disciplina degli obblighi formativi gravanti sul datore di lavoro.

Accanto al percorso formativo ordinario previsto in via generale, il Paragrafo 3 della Parte II dell’Accordo dispone espressamente che il corso destinato ai datori di lavoro sia valido anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi previsti dall’art. 97, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 81/2008 per il datore di lavoro dell’impresa affidataria, purché integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “Cantieri”.

Ulteriore elemento di interesse è rappresentato dalle disposizioni transitorie contenute nella Parte VII, Paragrafo 2, le quali stabiliscono un periodo di adeguamento di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo per l’adempimento dell’obbligo formativo dei datori di lavoro, con termine finale fissato al 24 maggio 2027. La formulazione della norma transitoria richiama espressamente gli obblighi di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 81/2008, senza menzionare l’art. 97, la cui previsione è anteriore all’Accordo e da esso non formalmente modificata.

Da tale coordinamento normativo è scaturita una questione interpretativa di non secondaria importanza: se il differimento biennale debba ritenersi applicabile anche all’obbligo di frequenza del modulo aggiuntivo “Cantieri” previsto per il datore di lavoro dell’impresa affidataria, ovvero se tale specifico adempimento debba considerarsi immediatamente esigibile.

Un’interpretazione sistematica e letterale delle disposizioni coinvolte — in particolare degli artt. 37 e 97 del decreto n. 81/2008 e delle clausole dell’Accordo Stato-Regioni — consente di ricostruire il quadro in termini coerenti. L’obbligo formativo previsto dall’art. 97, comma 3-ter, permane pienamente vigente in capo al datore di lavoro dell’impresa affidataria, quale presidio essenziale a garanzia della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Tuttavia, la concreta frequenza del modulo aggiuntivo “Cantieri”, quale integrazione del nuovo corso per datori di lavoro delineato dall’Accordo del 2025, deve ritenersi assoggettata al medesimo regime transitorio di ventiquattro mesi previsto per l’adeguamento agli obblighi formativi ex art. 37.

Ne deriva, in conclusione, che l’obbligo sostanziale di formazione di cui all’art. 97 non subisce sospensioni, ma l’adempimento nella forma strutturata dal nuovo Accordo — comprensiva del modulo aggiuntivo “Cantieri” — può essere legittimamente completato entro il termine del 24 maggio 2027, in coerenza con la disciplina transitoria introdotta.

RossellaCantieri Temp. e/o MobiliFormazioneUna delle innovazioni di maggiore rilievo introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro concerne la disciplina degli obblighi formativi gravanti sul datore di lavoro. Accanto al percorso formativo ordinario previsto in via generale, il Paragrafo 3 della Parte...