La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dello scorso 21 dicembre 2011, ha definito la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione ed aggiornamento delle figure in epigrafe.

Precisamente l’Accordo n. 221/CSR è dedicato ai lavoratori, dirigenti e preposti, mentre l’Accordo n. 223/CSR

riguarda il datore di lavoro che intende svolgere direttamente nell’ambito della propria impresa i compiti di

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Di seguito ne riportiamo sinteticamente i dati salienti con riferimento specifico al settore edile.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il precorso formativo dedicato ai lavoratori si compone di due moduli:

Formazione Generale pari a 4 ore + Formazione Specifica pari a 12 ore → Totale 16 ore.

Il modulo della Formazione Generale costituisce credito formativo permanente.

Il modulo della Formazione Specifica inerente i rischi specifici dell’attività edile, è soggetto ad essere ripetuto in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/08.

Per quanto attiene al riconoscimento dei crediti formativi e nelle fattispecie previste dall’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08 si avrà:

a) nel caso di assunzione da parte di altra impresa nell’ambito dello stesso settore edile, il lavoratore non dovrà ripetere il percorso formativo;

b) nel caso di assunzione da parte di un impresa edile di un lavoratore proveniente da altro settore nell’ambito del quale ha già frequentato un corso di formazione in materia di sicurezza previsto dall’Accordo de quo, costituisce credito formativo il solo modulo di 4 ore della Formazione Generale, mentre la Formazione Specifica relativa al settore edile pari a 12 ore dovrà essere erogata integralmente;

c) in occasione del cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature, di nuove tecnologie, nuovi processi produttivi e nuove sostanze e preparati pericolosi, dovrà essere ripetuta quella parte dei contenuti della Formazione Specifica interessata dalle modifiche introdotte.

A prescindere dalla ripetizione della Formazione Specifica o di parte di essa secondo le modalità sopradescritte, per i lavoratori è previsto un aggiornamento periodico di 6 ore ogni cinque anni.

I lavoratori che hanno frequentato prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo un corso di

formazione sulla sicurezza secondo le previsioni normative e contrattuali previgenti (contenuti e modalità conformi ai commi 1 e 12 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e durata stabilita dagli artt. 87 e 91 del CCNL per i lavoratori delle imprese edili ed affini) non sono tenuti a rifare il corso. Sono chiaramente obbligati all’aggiornamento periodico.

Attenzione: per tutti i lavoratori che hanno già frequentato da più di 5 anni antecedenti alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo [11.01.12], uno specifico corso di formazione valido secondo quanto specificato nel precedente capoverso, l’obbligo dell’aggiornamento dovrà essere assolto entro 12 mesi.

Viene ribadita la perentorietà del comma 12 dell’art. 37: la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza deve avvenire in collaborazione con il Comitato Paritetico Territoriale o con la Scuola Edile, a seconda delle previsioni contrattuali, in quanto enti istituiti e sostenuti per l’erogazione di servizi al settore edile, come declarato nell’art. 2, comma 1, lett. ee) del D.Lgs. 81/08.

Nel merito vengono definite modalità e tempi per l’avviamento di tale collaborazione:

1) il datore di lavoro dovrà comunicare al CPT la necessità di formare i propri lavoratori,

2) il CPT dovrà riscontrare tale richiesta entro 15 gg.,

3) il datore di lavoro dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal CPT in merito all’organizzazione e svolgimento

del percorso formativo.

In caso di mancato riscontro, il datore di lavoro dovrà provvedere per suo conto alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

 

PREPOSTO ADDETTO AL CONTROLLO DEL CANTIERE

Il preposto è un lavoratore con mansioni specifiche secondo quanto definito dall’art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/08. Pertanto per quanto applicabili valgono le stesse regole utilizzate per il lavoratore.

Il percorso formativo delineato dall’Accordo si compone di tre moduli; i primi due coincidenti con la formazione dei lavoratori ed il terzo dedicato particolarmente ai compiti da lui esercitati in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Schematizzando si ha:

Formazione Generale pari a 4 ore + Formazione Specifica pari a 12 ore + Formazione Particolare pari a 8 ore → Totale 24 ore.

È obbligatorio inoltre al superamento di un test o colloquio finale di verifica d’apprendimento.

Anche per il preposto la Formazione Generale costituisce credito formativo permanente, così come la Formazione

Particolare; mentre il modulo della Formazione Specifica è soggetto ad essere ripetuto secondo quanto previsto dall’art. 37, commi 4 e 6 del D.Lgs. 81/08 e con le regole sopra declinate per il lavoratore.

I preposti che hanno frequentato prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo [11.01.12] un corso di formazione sulla sicurezza secondo le previsioni normative e contrattuali (comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e ALL. 13 al Verbale delle Parti Sociali per il rinnovo del CCNL del 19.04.2010) non sono tenuti a rifare il corso.

Attenzione: i preposti che non hanno frequentato prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo, un corso di formazione sulla sicurezza secondo le previsioni normative e contrattuali, dovranno essere avviati alla formazione che dovrà essere conclusa entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione dell’Accordo.

A prescindere dalla ripetizione della Formazione Specifica o di parte di essa che è funzione della tipologia di rischio insorto o evoluto, per i preposti è previsto un aggiornamento periodico di 6 ore ogni cinque anni.

Attenzione: per tutti i preposti che hanno già frequentato da più di 5 anni antecedenti alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo, uno specifico corso di formazione valido secondo quanto sopradescritto, l’obbligo dell’aggiornamento dovrà essere assolto entro 12 mesi.

 

DIRIGENTE

Il corso di formazione in materia di sicurezza destinato ai dirigenti dell’impresa edile è strutturato in quattro moduli per un totale di 16 ore con verifica finale dell’apprendimento obbligatoria.

La formazione dei dirigenti costituisce credito formativo permanente.

Sono esonerati dal rifare il delineato percorso formativo i dirigenti che antecedentemente alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo hanno frequentato un corso di formazione sulla sicurezza secondo una delle sotto indicate fattispecie:

1) formalmente rispettoso delle previsioni normative e contrattuali per quanto riguarda durata, contenuti e

modalità (comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e ALL. 13 al Verbale delle Parti Sociali per il rinnovo del CCNL

del 19.04.2010) e se completato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo,

2) conforme all’art. 3 del D.M. 16.01.1997 (Formazione dei datori di lavoro) se effettuata dopo il 14.08.2003,

3) conforme al Modulo A (Modulo di base) per RSPP/ASPP previsto dall’Accordo Stato/Regioni/Provincie

autonome del 26.01.2006.

 

 

 

Attenzione: i dirigenti che non hanno frequentato prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo [11.01.12], un corso di formazione sulla sicurezza secondo le previsioni normative e contrattuali previgenti, dovranno essere avviati alla formazione che dovrà essere conclusa entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione dell’Accordo.

 

DATORE DI LAVORO CHE INTEDE SVOLGERE DIRETTAMENTE IL RUOLO DI RSPP Il percorso formativo per DdL SPP si articola in quattro moduli della durata totale di 48 ore con verifica finale

dell’apprendimento obbligatoria.

Sono esonerati dalla frequenza al corso i datori che alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo ricadono in uno dei seguenti casi:

1) hanno già frequentato un corso secondo l’art. 3 del D.M. 16.01.1997,

2) sono già stati esonerati dall’art. 95 del D.Lgs. 626/94,

3) hanno frequentato il percorso formativo per RSPP previsto dall’Accordo Stato/Regioni/Provincie autonome del 26.01.2006, secondo quanto previsto dall’art. 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. 81/08.

In caso di inizio di nuova attività il DdL che intende svolgere i compiti del SPP deve completare il percorso formativo previsto dall’Accordo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio attività.

L’aggiornamento periodico quinquennale è pari a 14 ore, preferibilmente spalmabili nell’arco temporale di cinque anni e non erogate in un’unica soluzione.

Attenzione: per gli esonerati appena richiamati dal superiore punto 2), l’obbligo dell’aggiornamento periodico di 14 ore deve essere assolto entro e non oltre 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo.

 

REGIME TRANSITORIO

Entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore [26.01.12] dell’Accordo n. 221/CSR del 21.12.2001,i datori di lavoro che devono avviare i propri lavoratori, i preposti ed i dirigenti alla formazione dedicata, possono scegliere tra:

1) i percorsi formativi organizzati e svolti in conformità alle previsioni dell’Accordo n. 221/CSR del 21.12.2001,

2) i percorsi formativi rispettosi delle previsioni normative e contrattuali previgenti per quanto riguarda contenuti, durata e modalità di svolgimento.

– Entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore [26.01.12] dell’Accordo n. 223/CSR del 21.12.2001, i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del SPP, possono optare tra i seguenti percorsi formativi:

1) rispettosi di quanto previsto dell’Accordo n. 223/CSR del 21.12.2001,

2) rispettosi dei contenuti di cui all’art. 3 del D.M. 16.01.1997.

 

NOTE GENERALI

1) L’adozione del percorso formativo delineato dall’Accordo Stato/Regioni/Provincie autonome n. 221/CSR per quanto attiene ai lavoratori è cogente per il datore di lavoro e costituisce adempimento al comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

2) L’adozione del percorso formativo delineato dall’Accordo Stato/Regioni/Provincie autonome n. 221/CSR per quanto attiene alla figura del preposto e del dirigente è facoltativa per il datore di lavoro. Se adottata costituisce adempimento al comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Nel caso venga posto in essere un corso di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito ai dirigenti e/o preposti un formazione “adeguata e specifica”.

3) L’adozione del percorso formativo delineato dall’Accordo Stato/Regioni/Provincie autonome n. 223/CSR per quanto attiene al DdL SPP è cogente per lo stesso datore di lavoro e costituisce adempimento al comma 2 dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08.

RossellaNewsPercorsi formativi RSPPLa Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dello scorso 21 dicembre 2011, ha definito la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione ed aggiornamento delle figure in epigrafe. Precisamente l’Accordo n. 221/CSR è...