Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell' articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell'azienda).

I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio:

  • basso (durata minima di 16 ore);
  • medio (32 ore);
  • alto (48 ore).

L'aggiornamento dei datori di lavoro che hanno scelto lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione,  regolamentato dal punto 7. dell' Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla formazione di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.

Per i datori di lavoro che hanno usufruito dell'esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 , il primo termine dell'aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo e si intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro RSPP di cui al punto 5 dell'Accordo stesso.

Per il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell'Accordo citato, ha frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all'articolo 3 del D. M. 16/1/1997 e che, secondo quanto indicato nel punto 9. dell'Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole e quindi il corso di aggiornamento secondo i criteri di cui al Punto 7. dell'Accordo e nell'ambito del quinquennio e cioè entro l'11/1/2017.

Nel caso di nuove attività il corso deve essere effettuato entro 90 gg. ;dalla data di inizio dell'attivià.

RossellaNewsNormativacantieri  Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell' articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14...