CORSO ONLINE - Gestione Emergenze -Formazione Lavoratori - 2 ore

Dal prossimo 1 Gennaio 2013, tutte le aziende ( anche quelle che occupano meno di 10 lavoratori),  dovranno adottare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Ai sensi del Dlgs 81/08, art. 2 comm. 1 l. a): sono considerati Lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’ azienda.

In caso di violazione sono previste onerose sanzioni:

 

  • Per la mancata valutazione dei rischi, il datore di lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 (art 55 comma 1).
  • Per l’omessa elaborazione del DVR secondo le modalità di cui all’articolo 29, il datore di lavoro è punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro (art. 55 comma 3).
  • Inoltre, la mancata elaborazione del DVR costituisce una violazione grave (come specificato all’ALLEGATO I del Testo Unico), e, l’accertamento della reiterazione può comportare la “sospensione dell’attività imprenditoriale”.

Le aziende che occupano fino a 10 lavoratori potranno effettuare la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ed elaborare il relativo documento (DVR). Questo documento andrà a sostituire la precedente Autocertificazione  Valutazione Dei Rischi, che con data 31 Dicembre 2012 non avrà alcuna valenza.

Giovanni Formica

RossellaConsulenzaNewsDal prossimo 1 Gennaio 2013, tutte le aziende ( anche quelle che occupano meno di 10 lavoratori),  dovranno adottare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Ai sensi del Dlgs 81/08, art. 2 comm. 1 l. a): sono considerati Lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali,...