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Dal 1 luglio quasi il 10% in più.

Il Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 introduce modifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro con riferimento alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i,   ai contratti di somministrazione. Il “decreto del fare”, il D.lgs n.69 del 21 Giugno 2013, non è il solo nuovo decreto legge che introduce variazioni nella normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Difatti, il nuovo Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 ,  il cosiddetto "decreto lavoro" pertinente ai primi interventi urgenti, per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti,  contiene modifiche in merito alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ai contratti di somministrazione. Approfondendo il cambiamento che riguarda le sanzioni, così modificate con l’art. 9, comma 2 del DL 76/2013:

Art. 9 (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

 

(…)

2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 è sostituito dal seguente: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

(…)

 L’originario comma 4-bis dell’articolo 306 del Testo Unico, prevedeva che le ammende – in relazione a contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza e alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal D.lgs 81/08 s.m.i, e da atti aventi forza di legge. Fossero rivalutate ogni cinque anni partendo dal 15 aprile 2008 (entrata in vigore del Testo Unico) in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. Rivalutazione che non è avvenuta. Il nuovo Decreto Legge Lavoro, stabilisce innanzitutto che in sede di prima applicazione, la rivalutazione avviene nella misura del 9,6% a decorrere dal primo luglio 2013. Ancora, dà mandato al direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di rivalutare tali ammende e sanzioni ogni cinque anni con decreto. In oltre, si indica che le maggiorazioni effettuate saranno in parte destinate (per la metà del loro ammontare), al finanziamento di iniziative di vigilanza, prevenzione e promozione effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro (DTL).

Sottolineando il  contenuto dell’articolo 13 (Vigilanza) del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. che indica gli ambiti dell’attività di vigilanza delle DTL:

 

Art.13 (Vigilanza)

(…)

2. Fermo restando le competenze in materia di vigilanza, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio.

 

La seconda modifica, in materia di sicurezza introdotta dal DL 76/2013 riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione. Per tal caso, viene modificato l’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, come già modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 24/2012 “Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale”.

Questo, il testo originale del DL 76/2013 (che non correttamente fa riferimento all’articolo 7, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 24/2012):

 

Art. 9 (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

(…)

6. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, dopo le parole: "presso un utilizzatore," sono inserite le seguenti: "e ferma  restando l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.".

(…)

 

Concludendo questa conoscenza delle modifiche in materia di SSL del DL 76/2013, che il comma 1 dell’articolo 23 del D.lgs 276/2003 ora indica che:” per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, e ferma restando l’integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte”.

 Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013 , n. 76 .

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