L’analisi delle novità in materia di sicurezza, igiene e antincendio con riferimento al DL 69/2013 convertito, con modificazioni, con legge n. 98 del 9 agosto 2013. Prima parte: le semplificazioni del quadro amministrativo e normativo. Il Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. 13G00116 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50), entrato in vigore il 22 giugno 2013, è stato a suo tempo emanato dal Governo Letta considerando “la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l'efficienza dei sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese”. Trattandosi di provvedimento avente forza di legge, emanato ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, doveva essere convertito in legge ordinaria dal Parlamento entro 60 giorni, ovvero entro il 21 agosto 2013. Questo è avvenuto, con la  Legge Ordinaria del Parlamento 9 Agosto 2013 n. 98, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 194 20-8-2013, Supplemento Ordinario n. 63, ed entrata in vigore il 21 agosto 2013.

Gli articoli del provvedimento legislativo che riguardano la sicurezza e igiene del lavoro e l'antincendio e di cui ci occuperemo sono i seguenti:

Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro), che modifica, tra l'altro, alcuni articoli del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i;

Art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi).

E' stato convertito in legge anche il Dlgs 28 Giugno 2013 n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno e in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione), in corso di pubblicazione, che, elevando tutte le sanzioni penali pecuniarie e amministrative del 9,6% e aumentando quindi il costo economico della mancata prevenzione e protezione per chi dovesse violare le norme di sicurezza e igiene del lavoro, ha così modificato il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i:

 

“2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 è sostituito dal seguente: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi, al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”. Tornando al decreto legge n. 69/2013 e alla legge di conversione, gli articoli sui quali si concentra la maggiore attenzione sono il 32 e 35, che modificano il D.Lgs. n. 81 /2008 s.m.i, Unico Testo Normativo o Testo Unico di Sicurezza e Salute del Lavoro, che introducono alcune novità in materia di obblighi di legge per i cantieri, gli appalti, la valutazione dei rischi nelle piccole imprese, le notifiche e le comunicazioni in caso di infortunio e i lavoratori con contratti di breve durata, cioè fino a cinquanta giornate nell'anno solare di riferimento.

 

La Relazione del 21 giugno 2013 che accompagna il Decreto legge n. 69 premette, in relazione all'art. 32, che “l’articolo in esame prevede numerosi interventi al fine di semplificare adempimenti formali in materia di lavoro. In particolare, si prevedono alcune semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza  (DUVRI). Al riguardo, si rappresenta che la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori, ai fini della prevenzione dei rischi da interferenze di lavorazione (articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i), possono essere attuati, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, con l’individuazione di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento”. In realtà non si tratta di semplificare adempimenti formali, ma di fornire ai datori di lavoro modelli standardizzati per effettuare adempimenti sui quali si ritiene, a torto o a ragione, che esistano difficoltà applicative.

Tuttavia questa “semplificazione”, che rende un poco il decreto “del fare” un decreto “dell'annunciare” resta sospesa perché “l’individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni), sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL”.

La legge di conversione ha arricchito gli indici per individuare le attività a basso rischio, ma resta sempre in sospeso la novità, in attesa di un decreto che nel migliore dei casi verrà emanato entro un anno, nel peggiore dei casi dopo anni, come l'esperienza dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 626/94 prima e del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i, poi insegna (si pensi al SIN, Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione, che tra le altre cose deve sostituire il registro infortuni con una modalità più moderna e attuale di registrazione informatica, che è ancora lontano dall'essere approvato e dall'entrare in vigore). Viene estesa, la possibilità di non elaborare il DUVRI  ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini giorno, intendendo per uomini giorno l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

Complessivamente, la semplificazione annunciata resta in sospeso, i risparmi, lo dichiara la Relazione stessa citata, non possono essere quantificati, perché l'effettività della semplificazione dipende totalmente dai modelli che verranno predisposti in futuro con i numerosi decreti ministeriali previsti.

Di fatto aumenta notevolmente il numero dei decreti applicativi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i, e questo in una situazione nella quale già molti di quelli precedentemente previsti non sono ancora stati emanati.

 

La Legge 9 Agosto 2013 n. 98, ha modificato sostanzialmente l’art. 71 del D. Lgs. 81/08, comma 11.

 

L’originale versione di tale comma era:

 

“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.”

Dal 21 agosto 2013 tale comma è:

 

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di 45 giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»;

 

 

Si fa presente,m che nello stesso D.lgs 21 Giugno 2013 n. 69, tale comma era già stato modificato, ma solo proceduralmente senza apportare significative e sostanziali modifiche, così facendo aumentano gli atti burocratici (quali: “L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione”).

 

Pertanto il testo in vigore del comma 11 dell’articolo 71 del D. Lgs. 81/08, prima del 21 agosto 2013, era il seguente:

 

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nei termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro puo' avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro».

 

 

La legge di conversione invece, non solo semplifica, ma innova sostanzialmente, introducendo però una nuova complicazione.

 

La prima verifica periodica, delle attrezzature dell’allegato VII infatti, non è più di competenza dell’INAIL (La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL) ma è dovere del datore di lavoro avvalersi dell’INAIL, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Non è più, quindi, competenza assoluta dell’INAIL la prima verifica ma è una competenza che nasce dalla messa in servizio fatta dal datore di lavoro ed è “a scadenza prefissata”. Infatti, una volta decorso inutilmente il termine di 45 giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Forse neanche gli estensori dell’emendamento hanno intenzionalmente sostituito il termine “richiesta” con il termine “messa in servizio”. Se invece tale sostituzione è intenzionale, l’estensore materiale dell’emendamento deve avere sperimentato il castello burocratico realizzato sul termine “richiesta” dalla circolare ministeriale del 25/05/2012, che aveva posto nove requisiti, tra i quali codice fiscale e partita IVA, per avere una “richiesta” giuridicamente valida. La data di messa in servizio è invece decisa semplicemente dal datore di lavoro. Il datore di lavoro, può ora scegliere liberamente per le verifiche periodiche, successive alla prima il verificatore pubblico o quello privato senza comunicare niente all’ ASP.

Con le verifiche periodiche successiva, alla prima, il legislatore si allinea con coerenza a quanto già statuito per altri tipi di impianti. Infatti, ad esempio, per gli impianti di protezione dai contatti elettrici indiretti o per gli ascensori in servizio privato è da decenni che vige la libera scelta dell’ente verificatore. Resta la diversità di procedura tra prima verifica periodica e verifica successiva.

Ne  segue una  complicazioni giuridiche.

 Infatti, la denuncia di messa in servizio non comporta normalmente alcuna verifica periodica con scadenza entro 45 giorni.

Anzi per le attrezzature a pressione la denuncia di messa in servizio può essere fatta solo dopo la verifica di messa in servizio, fatta dall’INAIL o da un organismo notificato per gli insiemi, così come stabilito dal DM 329/04. La successiva verifica periodica decorre almeno dopo un anno.

Il nuovo comma dell’art. 71 modifica le disposizioni del DM 329/04 e, quindi, è soppressa la verifica di messa in servizio. In effetti tale verifica coincide tecnicamente con la prima verifica periodica stabilita dal DM 11.04.2011, e potrebbe essere tranquillamente soppressa o unificata alla prima verifica periodica.

Ma analoga considerazione, non può valere per gli altri tipi di attrezzature, per i quali non vige il DM 329/04, e per le quali non esiste una verifica di messa in servizio.

 

Valutazione di tutti i rischi presenti durante l'attività lavorativa: tre modalità di effettuare l'adempimento

A seguito della legge di conversione n. 98/2013, la valutazione dei rischi può essere effettuata secondo tre modalità, che il datore di lavoro può scegliere liberamente qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i:

1.valutare tutti i rischi secondo criteri liberamente definiti dal datore di lavoro, che dovrà però esplicitarli come prevede l'articolo 28 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 (ai sensi del quale “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”);

2.valutare tutti i rischi utilizzando le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'art. 29 D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), ma anche 6 bis e 7 che prevedono quanto segue:

 

Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

(…)

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). (…) Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). (…)

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV [Cantieri Mobili e Temporanei], sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto”.

 

3.valutare tutti i rischi utilizzando il modello ministeriale previsto dall'articolo 29 comma 6 ter del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i,  per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, decreto che dovrà essere emanato in futuro, lasciando quindi in sospeso la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere a questa terza modalità di Valutazione dei Rischi:

 

Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

(…)

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

(…)

 

5. Formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni e dei lavoratori

La Legge n. 98/2013 modifica l'articolo 32, ma anche il 37, del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i, ribadendo, un principio di ragionevolezza già comparso per quel che riguarda la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti nell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012.

Detto Accordo, difatti, stabiliva che «al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali – per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento – da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati».

 

Il principio diventa generale ora, e vale anche per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, e non solo per lavoratori, e si estende pure ai loro rappresentanti, in forza del quale:

1.nuovo art. 32 comma 5-bis: “in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati”;

2.nuovo art. 37 comma 14-bis: “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati”.

 

Questa importante novità viene però sottoposta, a differenza di quanto prevedeva l'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 che consentiva al Datore di Lavoro l'autovalutazione di questo credito formativo (cosa del tutto legittima, posto che anche il documento di valutazione dei rischi è una autovalutazione del datore di lavoro) ad un appesantimento burocratico, che la lascia nel limbo delle buone intenzioni con tempi tecnici tutti da verificare, ma sicuramente non prima di un anno: “Le modalità di riconoscimento del credito normativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6“.

 

Questi i nuovi commi degli articoli 32 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i:

 

Articolo 32 – Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

(…)

5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro;

(…)

 

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(…)

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito normativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

 

 Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

Viene correttamente trasferito all'ente pubblico l'obbligo di fornire alla Asp le informazioni che già possiede per far fronte all'obbligo di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 81/2008s.m.i,  di Notifica all'organo di vigilanza competente per territorio dei nuovi insediamenti, ma questo solo quando verrà approvato l'ennesimo decreto applicativo, nel frattempo restano fermi gli obblighi attuali di notifica preventiva alla Asl a cura del datore di lavoro.

 

Ecco il nuovo art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i:

 

Art. 67 (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

 

 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

Al fine di dar finalmente vita al sistema di qualificazione delle imprese,  e dei lavoratori autonomi previsto dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i , a tutela della qualità e sicurezza dell'attività svolta e dei committenti stessi, si toglie alla Commissione Consultiva permanente e si trasferisce al Governo il compito-potere di definire il sistema stesso, modificando l'articolo medesimo come segue, posta l'impasse quinquennale nella quale si era arenata la definizione di tale modalità di qualificazione delle imprese:

 

Articolo 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;

(…)

 

 Verifiche periodiche di attrezzature

L'attuale inefficiente sistema pubblico delle verifiche periodiche,  viene modificato introducendo modalità razionali che consentono alle imprese di procedere comunque alle verifiche avvalendosi se necessario di soggetti privati abilitati adeguatamente responsabilizzati dalla norma, allo svolgimento delle stesse:

 

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro

(…)

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalitàdi cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASP o, ove cio' sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro;

(…)

 

 Esoneri dagli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui Cantieri mobili e temporanei

Prima della riforma introdotta dalla Legge 98/2013 l'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 disponeva che le misure del Capo I del Titolo IV non si applicassero:  “g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X”.

 

Ora vi è un grandissimo ampliamento dei casi di esonero dagli obblighi citati, poiché ora la disposizione è stata sostituita dalla seguente:

«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI ».

 

La stessa applicazione del Titolo IV verrà ridefinita con il solito Decreto Ministeriale da emanare per i settori degli spettacoli musicali e cinematografici, e teatrali e per le manifestazioni fieristiche, il che in vista dell'Expo 2015 di Milano assume un ulteriore interesse:

 

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

 

 Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), e del fascicolo dell'opera

La Legge n. 98/2013 introduce il nuovo articolo 104 bis del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l'ennesimo Decreto Ministeriale di individuazione di modelli semplificati per la redazione del POS di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), “ fermi restando i relativi obblighi”.

Importante precisazione, quest'ultima, che significa che i “modelli semplificati” dovranno comunque rappresentare una valutazione di tutti i rischi lavorativi, nessuno escluso, e includere sempre e comunque tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione.

 

Della bontà dei modelli non si può dire nulla fino a che non verranno emanati:

 

Art. 104-bis. – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.

 

Si tratterà di vedere la qualità dei modelli proposti, che potrebbe essere tale da innalzare il livello non eccelso oggi esistente, in non pochi cantieri, dei documenti stessi.

 

Proroghe di adempimenti antincendio

Per le attività a basso rischio d'incendio di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, indicate dall'art. 11 comma 4 di detto articolo viene prevista una diluizione di termini per gli adempimenti di legge in materia di antincendio:

 

Art. 38 del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013 – Disposizioni in materia di prevenzione incendi

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 

 

RossellaNewsL’analisi delle novità in materia di sicurezza, igiene e antincendio con riferimento al DL 69/2013 convertito, con modificazioni, con legge n. 98 del 9 agosto 2013. Prima parte: le semplificazioni del quadro amministrativo e normativo. Il Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. 13G00116 pubblicato...