CORSO ONLINE - Cadute dall'alto - 4 ore

Una circolare risponde ad alcune richieste di chiarimento sui dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. Le due diverse tipologie di dispositivi permanenti o non permanenti e la normativa di riferimento. Sono presenti, diverse criticità relative all’uso dei sistemi di ancoraggio per la prevenzione delle cadute dall’ alto.

 Criticità che derivano già da una non univoca definizione di “ancoraggio” e dalle caratteristiche di permanenza o non permanenza dei “dispositivi di ancoraggio”, sulle coperture degli edifici. La definizione, divisione in varie tipologie dei dispositivi può avere anche conseguenze dirette non solo sui corretti riferimenti normativi, ma anche sull’individuazione dei responsabili della loro manutenzione. 

 

La Circolare n. 3 del 13 febbraio 2015 , che ha per oggetto “Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. Chiarimenti”, il documento è la risposta a “numerose richieste di chiarimenti” pervenute ai Ministeri in relazione all’utilizzo, durante l’esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sistemi per la protezione contro le cadute dall’alto.

 

E si precisa, preliminarmente, “che, in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:

– quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI – Dispositivi di Protezione Individuale);

– quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili. È opportuno precisare che, ad avviso delle scriventi Amministrazioni, rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine dei lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o sistema siano ‘rimovibili’, perché, ad esempio, avvitati ad un supporto”.

  

Dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione

L'articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e smi ‘….intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro’.  Inoltre l'articolo 76, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i ‘DPi devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992’ ed infine l'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992 prescrive che ‘….si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza….’. Da questo excursus normativo si evince che “i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI”. E dunque tali dispositivi di ancoraggio “presentano almeno le seguenti caratteristiche:

– sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;

– sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso”.

 

Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione

Secondo i riferimenti normativi i dispositivi di ancoraggio, installati permanentemente nelle opere di costruzione, fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI”.

 

Il chiarimento ministeriale conclude: “si ritiene che i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione siano da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

 

 

Circolare n. 3 del 13 febbraio 2015 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali. E firmato anche dal Ministero dello sviluppo economico (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale).

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

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