La responsabilità del medico in caso di omissione di controlli sulla salute dei lavoratori.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 34373 del 20.09.2011 si è pronunciata su un caso di presunto reato di lesioni colpose ai danni dei lavoratori, escludendo nella  fatti  specie, la responsabilità del datore di lavoro e confermando la responsabilità del medico competente.

La responsabilità del medico competente è ascrivibile, in generale, alla negligenza nella vigilanza sulla salute dei lavoratori, e, nello specifico, nella mancata effettuazione di controlli audiometrici sui lavoratori esposti ai rischio rumore.
Ricorda la Corte che è indiscutibile che il datore di lavoro sia tenuto a vigilare sul modo con cui gli altri soggetti con-titolari della posizione di garanzia assolvono il proprio ruolo. Il D.Lgs. 81/08 per esempio afferma che il datore di lavoro e il dirigente “sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi propri dei preposti (art. 19), dei lavoratori (art. 20), dei progettisti (art. 22), dei fabbricanti e dei fornitori (art. 23), degli installatori (art. 24) e del medico competente (art. 25). Tuttavia lo stesso articolo ricorda che resta ferma l'esclusiva responsabilità di questi soggetti, allorché la mancata attuazione dei relativi obblighi "sia addebitabile unicamente agli stessi", non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e del dirigente.

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I controlli strumentali (audiometrie) previsti in base al protocollo sanitario redatto dal medico competente sono necessari per monitorare la salute dei lavoratori ed eventualmente segnalare con tempestività eventi lesivi, ovvero danni all’udito derivanti dall’esposizione al rumore presente negli ambienti di lavoro. Per questo motivo nella fatti specie, i giudici di merito avevano giustamente escluso violazioni cautelari, anche di colpa generica, da parte del datore di lavoro, sia sotto il profilo della scelta del medico competente, sia sotto il correlato profilo del "sindacato" sul modo con cui tale professionista procedeva a svolgere i propri compiti, sia sotto il profilo dei generali obblighi prevenzionali nello specifico settore dei rischi acustici.

La Corte ha quindi condannato il medico competente per colpa in negligenza, vista la mancata effettuazione dei controlli medici per la prevenzione del rischio rumore.

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