Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 si avrà l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal 23 dicembre 2015. Le modifiche del D.Lgs. 81/2008, il SINP mancante e la nuova denuncia alla Commissione europea. Alcune delle novità contenute in uno dei decreti correlati all’attuazione delle deleghe del “Jobs Act” ( legge 10 dicembre 2014, n. 183) riguarda il registro infortuni, un documento riepilogativo finalizzato a fornire dati sull'andamento del fenomeno infortunistico all'interno delle imprese. Un registro che, riprendendo le parole di una vecchia  circolare del Ministero del lavoro, ha lo scopo di “fornire ai dirigenti ed ai preposti delle aziende le indicazioni necessarie alla prevenzione degli infortuni”. E, soprattutto, di dare agli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza “uno strumento di controllo, per valutare la frequenza, la gravità e le cause degli infortuni nell'azienda e di guida per indirizzare l'attività di vigilanza”. Prima di parlare delle novità del D.Lgs. 151/2015, ricordiamo che il D.Lgs. 81/2008, in relazione alla “documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali”, aveva già previsto nel 2008 una sua abrogazione:

 

Articolo 53 – Tenuta della documentazione

(…)

6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

(…)

 

L’abrogazione sarebbe avvenuta a seguito dell’istituzione del SINP, il Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali (istituito appunto dall’art. 8 del Testo Unico), un importante strumento nato per fornire “dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori”.

Uno strumento che, purtroppo, rappresenta ad oggi una delle principali carenze della nostra normativa: il decreto interministeriale, dal 2008, non è mai stato emanato.

E l’interpello n. 9/2014 , aveva chiarito che in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale (art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008) istitutivo del SINP – che disciplinando le modalità di comunicazione degli infortuni avrebbe fatto “venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie” – le aziende che ricadevano nella sfera di applicazione del registro erano “soggette alla tenuta del registro infortuni”. E questo mentre molte Regioni, in questi anni, ad esempio la Regione Lombardia e la Regione Veneto, avevano soppresso l’obbligo di vidimazione del registro infortuni.

 

In questa situazione, complicata  e dai ritardi del decreto di istituzione del SINP,  interviene ora il D.Lgs. 151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

 

Vediamo quanto indicato dal nuovo D.Lgs. 151/2015 all’articolo 20 e 21…

 

Art. 21 – Semplificazioni in materia di  adempimenti  formali  concernenti  gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

(…)

4. A decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  abolito  l'obbligo  di tenuta del registro infortuni.

(…)

 

Art. 20 – Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

(…)

h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed» sono soppresse;

(…)

 

Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni nell’articolo 53 del D.Lgs. 81/2008 e – in coordinamento con quanto previsto all'articolo 21, comma 4 – l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Dunque l’abolizione sarà effettiva dal 23 dicembre 2015.

 

Riportiamo per chiarezza l’articolo del TU, come corretto dal D.Lgs. 151/2015:

 

Articolo 53 – Tenuta della documentazione

(…)

6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

(…)

RossellaNewsCon l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 si avrà l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal 23 dicembre 2015. Le modifiche del D.Lgs. 81/2008, il SINP mancante e la nuova denuncia alla Commissione europea. Alcune delle novità contenute in uno dei decreti correlati all’attuazione delle deleghe...