Il documento di valutazione dei rischi , redatta da una società,  successivamente assorbita,  non esonera  la società subentrante, a allestire un nuovo documento.
Con la sentenza n. 24820 del 21.06.2011, la terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito,  che il documento di valutazione dei rischi(DVR), deve essere sempre aggiornato e pertinente alle condizioni di svolgimento delle attività lavorative esistenti in una azienda al fine di garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza sul lavoro.
Nella fatti specie, il subentro di una azienda ad un’altra, con acquisizione dell’intera organizzazione. Il rappresentante legale di una società era stato condannato dal Tribunale all’ammenda pari ad euro 2.000 in quanto ritenuto colpevole del reato (di cui al D.Lgs. 626/94, art. 4 ed art. 89, vigente all’epoca dei fatti) di mancata valutazione dei rischi presenti in azienda ed omessa redazione del relativo documento.
L'imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza di condanna, sostenendo che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, sia perché lo stesso aveva provveduto a redigere un documento relativo alla sicurezza ed alla salute durante il lavoro, sia perché il programma da adottare per migliorare nel tempo le misure di sicurezza era stato già predisposto dalla sua società che era stata successivamente assorbita dall’altra società della quale era l'attuale rappresentante legale, società quest'ultima che svolgeva la stessa attività produttiva della prima, ed esercitava la propria attività nella medesima sede.
La Corte, ha  respinto  il riscorso,  in quanto ritenuto infondato, prima di tutto evidenzia che il giudice di merito, mediante un esame analitico puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, ha  accertato che l’imputato, quale rappresentante legale della società, ha   materialità omesso, di predisporre il documento di valutazione dei rischi, compresa la programmazione delle misure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, come richiesto dalla normativa vigente, con conseguente sussistenza del reato di cui all’art. 55 del D.Lgs. 81/08.
Secondo la Corte inoltre, è stato  ribadito il principio generale per cui il datore di lavoro che subentra è tenuto a rivedere ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi già elaborato dall’azienda che ha cessata la propria attività, anche se l’organizzazione generale e gli ambienti di lavoro sono rimasti fondamentalmente gli stessi, e ciò al fine di perseguire l’obiettivo di garantire nel tempo il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza sul lavoro (come imposto dalla normativa vigente).

RossellaNewsIl documento di valutazione dei rischi , redatta da una società,  successivamente assorbita,  non esonera  la società subentrante, a allestire un nuovo documento. Con la sentenza n. 24820 del 21.06.2011, la terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito,  che il documento di valutazione dei rischi(DVR), deve essere sempre...