Il nuovo codice di prevenzione incendi riporta, indicazioni sui ruoli relativi alla gestione della sicurezza antincendio e sulla progettazione della gestione della sicurezza. Il progettista, il responsabile dell’attività e la relazione tecnica.

La gestione della sicurezza antincendio (GSA) si può considerare come una “misura finalizzata alla gestione di un'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure”.

 

A definire in questo modo la GSA è il nuovo “ Codice di prevenzioni Incendi” relativo al Decreto del Ministero dell’ Interno del 3 Agosto 2015,  portante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Codice di prevenzione incendi che è entrato in vigore il 18 novembre 2015, che al tema dedica il capitolo (S.5) “Gestione della sicurezza antincendio”.

La GSA può essere svolta secondo 3 diversi livelli di prestazione (livello base, livello avanzato, livello avanzato per attività complesse) presuppone l’individuazione di precisi ruoli, compiti e responsabilità.

 

Nel documento “Norme tecniche di prevenzione incendi”, allegato al decreto del 3 agosto 2015, riguardo ai ruoli di progettista e responsabile dell'attività:

– progettista: “riceve dal committente le informazioni di input sull'attività (es. finalità, geometrie, materiali, affollamento, …), definisce le misure antincendio che minimizzano il rischio d'incendio, definisce e documenta, sin dal principio, il modello di gestione della sicurezza antincendio. Indicazioni specifiche sono riportate nel paragrafo S.5.5.” del Codice;

– responsabile dell' attività:“ acquisisce dalla progettazione le indicazioni, le limitazioni e le modalità d'esercizio ammesse per l'appropriata gestione della sicurezza antincendio dell'attività, al fine di limitare la probabilità d'incendio, garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e la gestione dell'emergenza  qualora si sviluppi un incendio, come descritto ai paragrafi S.5.6 e S.5.7.” del Codice.

 

In relazione, al livello base di prestazione, elenchiamo i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività:

– “organizza la GSA;

– predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza” (solo con riferimento ad attività lavorativa);

– “garantisce il mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;

– predispone un registro dei controlli, commisurato alla complessità dell'attività, per il mantenimento del livello di sicurezza previsto nella progettazione, nell'osservanza di limitazioni e condizioni d'esercizio ivi indicate;

– predispone nota informativa e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante azioni da compiere per l'utilizzo delle attrezzature antincendio e per garantire l’esodo;

– verifica dell'osservanza di divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;

– provvede a formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature” (solo con riferimento ad attività lavorativa);

– “nomina le figure della struttura organizzativa” (solo con riferimento ad attività lavorativa);

– “adotta le misure di prevenzione incendi”.

 

La gestione della sicurezza antincendio è “un processo che si sviluppa per tutta la durata della vita dell'attività” ed è proprio la “corretta progettazione iniziale dell'attività” a consentire “la successiva appropriata gestione della sicurezza antincendio”.

La progettazione della gestione della sicurezza.

 Il progettista:

– “acquisisce dal responsabile dell'attività informazioni sulle condizioni d'esercizio dell'attività (es. numero e tipologia degli occupanti, tipologia di attività svolte, processi produttivi, quantità e tipologie di materiali stoccati, …);

– definisce la soluzione progettuale che, in virtù della strategia antincendio e delle relative misure antincendio adottate, consenta l'esercizio in sicurezza dell'attività secondo le finalità della stessa e gli obiettivi di sicurezza antincendio”.

 

Tale processo progettuale “deve essere esplicitato nella relazione tecnica”. E “tutte le informazioni indispensabili al responsabile dell'attività per la gestione della sicurezza antincendio durante il normale esercizio devono essere elencate in apposita sezione della relazione tecnica”.

In particolare nella relazione tecnica devono essere documentate:

a. limitazioni d'esercizio dell'attività (es. tipologia degli occupanti, massimo affollamento dei locali, tipologia degli arredi e dei materiali, massime quantità di materiali combustibili stoccabili, …) assunte come ipotesi della progettazione antincendio durante l' analisi del rischio di incendio e la conseguente identificazione del profilo di rischio dell'attività;

b. indicazioni sulle misure antincendio specifiche per la tipologia d'attività, risultanti dall'analisi del rischio di incendio;

c. indicazioni sulla manutenzione ed il controllo periodico dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

d. indicazioni sul numero di persone, sul livello di formazione ed addestramento richiesto per il personale in riferimento a particolari scelte progettuali di sicurezza antincendio”;

e. “i rischi d'incendio relativi alla presenza di aree a rischio specifico, di cui si è tenuto conto nella progettazione dei sistemi protettivi, e le relative misure antincendio;

f. indicazioni per la gestione dell'emergenza: modalità di gestione dell’esodo, di lotta all'incendio, di protezione dei beni e dell'ambiente dagli effetti dell'incendio, come previsti durante la progettazione dell'attività”.

 

Riguardo al livello di formazione/addestramento si riportano alcuni esempi contenuti nel Codice:

– “se è prevista la procedura d'esodo per fasi in un'attività lavorativa, il personale addetto al servizio antincendio deve essere in grado di assistere l'esodo degli occupanti, affinché il sistema d'esodo sia impiegato secondo le condizioni progettuali;

– se è prevista l'attivazione di sistemi di protezione attiva, il personale deve essere formato ed addestrato a tale scopo;

– se l'attività è prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità, deve essere prevista apposita procedura per l'efficace gestione dell'emergenza, secondo le condizioni assunte ad ipotesi nel progetto.

 

 

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