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Il datore di lavoro può essere considerato soggetto formatore?

Sì, il datore di lavoro è considerato soggetto formatore, limitatamente ai corsi lavoratori, preposti e dirigenti erogati nei confronti dei propri dipendenti.

La formazione erogata da un ente accreditato in una specifica regione è valida anche nelle altre regioni d’Italia?

L’Accordo Stato-Regioni prevede che siano soggetti formatori gli enti accreditati “in ciascuna regione o provincia autonoma”.

La formazione erogata da un ente accreditato, quindi, dovrà essere svolta entro i limiti del confine regionale (o provinciale per le province autonome) ed in base alle disposizioni previste regionalmente per i soggetti accreditati, ma sarà certamente valida in tutte le altre regioni, in applicazione del principio del mutuo riconoscimento della formazione tra Regioni. Esempio: se un lavoratore frequenta in Puglia un corso erogato da un ente accreditato in Regione Puglia e poi si sposta per lavoro nel Lazio, l’attestato sarà considerato valido anche in Lazio.

 

Cosa si intende per unicità del soggetto formatore? Esempio di corso con più soggetti formatori?

Con unicità del soggetto formatore si intende che per ciascun corso di formazione deve essere individuato un unico soggetto responsabile del corso. Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti dall’Accordo (esempio: modulo teorico organizzato da ente A, modulo pratico organizzato da ente B).

 

Responsabile progetto formativo, docenti e tutor

Il responsabile del progetto formativo quali requisiti deve avere?

Deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica del formatore ai sensi del DI 6/3/2013 e deve avere un’esperienza triennale nel campo SSL.

 

Che requisiti deve avere il docente dei corsi?

Tutti i docenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione del D.I. 6 marzo 2013. Per i corsi spazi confinati ed attrezzature di lavoro, devono avere anche ulteriori requisiti specifici. Consulta la tabella

 

Il tutor può essere anche docente?

Il tutor non potrà anche essere docente in quanto il tutor viene indicata dall’accordo come figura di supporto al docente.

 

Dove è obbligatoria la presenza del tutor?

Il tutor deve essere sempre presente per tutta la durata della formazione nei corsi svolti in modalità videoconferenza ed in modalità e-learning. È consigliata la presenza per i corsi svolti in presenza con un numero di partecipanti superiori a 10.

Il tutor dei corsi in videoconferenza dovrà essere collegato per tutta la durata della formazione o può collegarsi solo su segnalazione del docente per risolvere eventuali problematiche?

Il tutor deve essere sempre presente per tutta la durata della formazione nei corsi svolti in modalità videoconferenza, per poter supportare i partecipanti ed il docente in caso di necessità. La presenza del tutor deve risultare dal tracciato di presenza della piattaforma utilizzata per la formazione.

Come è possibile che il tutor possa essere sempre presente durante lo svolgimento dei corsi e-learning?

Per i corsi e-learning, i quali possono essere fruibili anche in orari non lavorativi, il tutor non dovrà essere sempre fisicamente presente, ma si auspica che possa raccogliere le esigenze dell’utente quanto più tempestivamente possibile.

 

Fascicolo del corso

Cos’è il fascicolo del corso?

L’insieme di tutta la documentazione – cartacea o elettronica – relativa al corso erogato (Dati dei partecipanti, registro presenze con firme, elenco docenti con firme, progetto formativo e programma del corso, verbali di verifica finale). Il fascicolo del corso deve essere conservato per 10 anni.

Cos’è il progetto formativo? È obbligatorio per tutti i corsi?

È un documento, obbligatorio per tutti i corsi, contenente tutte le informazioni: dall’analisi dei fabbisogni, alla progettazione del corso, alle metodologie didattiche utilizzate, alle modalità di erogazione, al materiale utilizzato, alle modalità verifiche dell’apprendimento etc.

 

I verbali delle verifiche finali sono obbligatori?

Si, sono obbligatori per tutti i corsi disciplinati dal nuovo Accordo Stato Regioni.

 

Lavoratori

Quali sono i termini per formare un nuovo lavoratore?

Non sono più previsti i 60 giorni entro cui completare la formazione. Il lavoratore va quindi formato prima dell'avvio dell'attività lavorativa.

 

Sono riportate delle indicazioni per i lavoratori stranieri?

Si, prima del corso è necessario effettuare una verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e se necessario utilizzare delle modalità che assicurino la comprensione (es. mediatore e traduttore).

Datore di lavoro

Il datore di lavoro che deve ricoprire l’incarico diretto di RSPP deve effettuare le 16 ore del corso Datore di lavoro comune + le 8 ore del corso DDL RSPP?

Sì, il corso per DDL è propedeutico al corso per DDL RSPP.

 

I datori di lavoro che hanno già eseguito il corso datore di lavoro con incarico RSPP ai sensi della vecchia normativa devono rifare nuovamente il corso datore di lavoro?

No, i DDL che abbiano già frequentato il corso DDL RSPP sono esonerati dal corso DDL.

 

Chi ha frequentato il corso dirigenti (16 ore) e successivamente diventa datore di lavoro ha qualche esonero?

Le tabelle contenute nell’Accordo stabiliscono che colui che abbia frequentato il corso da dirigente è esonerato dal corso DDL e dovrà semplicemente aggiornare la formazione trascorsi 5 anni.

 

Moduli aggiuntivi cantieri

Chi deve frequentare i moduli aggiuntivi “cantieri” nei corsi DDL e Dirigente?

Il modulo aggiuntivo “cantieri” andrà frequentato da DDL e Dirigenti di aziende ricomprese in settori ATECO "afferenti" i lavori edili o di ingegneria civile (quali definiti all'Allegato X del d.lgs. n. 81/2008), ma anche da DDL e Dirigenti di imprese che operino costantemente o in modo non episodico in attività edili o di ingegneria civile, in quanto le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 fanno riferimento a contesti classificabili come “cantieri” la cui definizione è fornita nel d.lgs. n. 81/2008 all'Allegato X.

Un dirigente che ad oggi abbia già frequentato il corso ai sensi dell’ASR 21/12/2011, ma sia impiegato in un’azienda che operi costantemente o in modo non episodico in attività edili o di ingegneria civile, deve frequentare il modulo cantieri?

L'Accordo, nel paragrafo dedicato alle "disposizioni transitorie", stabilisce un credito formativo totale per i dirigenti; questo significa che il dirigente che abbia già frequentato il corso ai sensi dell’abrogato ASR 21/12/2011, non dovrà seguire il modulo aggiuntivo “cantieri”, ma dovrà semplicemente procedere al relativo aggiornamento (alla scadenza del corso precedente) ai sensi del "nuovo" Accordo.

 

Modulo cantieri: è possibile organizzare il corso da 6 ore aggiuntivo cantieri e far partecipare sia dirigenti, sia DdL?

I contenuti dei moduli sono perfettamente sovrapponibili ed anche le tabelle di riconoscimento crediti di cui all’Allegato III esonerano sia l’una che l’altra figura dalla frequenza al corso in caso di possesso della formazione cantieri; quindi la risposta è sì, è possibile formare un’unica aula, ma sarà necessario differenziare le edizioni dei due corsi e sarà obbligatoria la tenuta di due registri differenti a seconda del credito rilasciato (DDL o DIRIGENTE) ed anche il rilascio dell’attestato finale sarà differente a seconda della figura formata.

 

Attrezzature di lavoro

Essendo il corso “carroponte” una nuova attrezzatura normata, è possibile fare i corsi ancora per un anno con vecchia modalità, sfruttando il periodo transitorio?

No, per il carroponte, non esistendo una normativa precedente, dal giorno di entrata in vigore dell'Accordo si dovranno erogare i corsi ai sensi della nuova normativa, entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.

Per gli escavatori è stato tolto il limite minimo della massa operativa di 6000 kg, quindi vanno formati anche i cosiddetti “mini escavatori”?

Si, i “mini escavatori” rientreranno ufficialmente tra le attrezzature normate dal Nuovo Accordo Stato – Regioni 17/04/2025.

Nel corso escavatori, con l’entrata in vigore del nuovo Accordo, rientrano anche i c.d. miniescavatori (è stato eliminato il riferimento alla massa superiore ai 6.000 kg). La formazione entro quando va frequentata?

L’Accordo Stato-Regioni prevede un regime transitorio solo ed esclusivamente per tre “nuove” attrezzature (CRF, CMM, Carroponte). Per i miniescavatori (come peraltro anche per il carrello destinato al sollevamento di carichi sospesi e persone) il corso va invece frequentato subito.

Per le attrezzature è prevista una verifica intermedia in cui si parla genericamente di “questionario a risposta multipla”. Quante domande dovranno essere predisposte per queste verifiche intermedie?

L’Accordo Stato-Regioni prevede che per le sole verifiche finali sia somministrato un questionario di minimo 30 domande. Trattandosi però, in questa specifica casistica, di verifica intermedia e non finale, questo limite numerico non è applicabile.

Numero di partecipanti e parti pratiche

Quanti partecipanti possono essere ammessi alle parti teoriche di un corso?

n. 30

 

Quanti partecipanti possono essere ammessi alle parti pratiche di un corso?

n. 6

 

Il rapporto di 1:6 docente/partecipanti per le prove pratiche riguarda tutti i corsi? Anche Primo Soccorso e Antincendio?

Il rapporto 1:6 previsto per le parti pratiche riguarda solo i corsi disciplinati dal Nuovo Accordo 17/04/2025, ovvero Attrezzature e Spazi Confinati. I corsi Antincendio e Primo Soccorso hanno altre normative di riferimento, rispettivamente DM 2 settembre 2021 per l’antincendio e DM 388/2003 per Primo Soccorso.

 

Per le parti pratiche possono essere organizzate più sessioni contemporaneamente?

Si, a condizione che il rapporto docente partecipante sia 1:6. Stessa cosa vale anche per i corsi attrezzature di lavoro. Durante il corso deve essere presente un docente, un’attrezzatura e sei partecipanti.

Verifica efficacia formativa

Per quali corsi è prevista la verifica dell’efficacia della formazione?

Per tutti i corsi rivolti ai lavoratori: formazione specifica, spazi confinati, attrezzature e relativi aggiornamenti.

 

Cosa si intende per "verifica dell’efficacia"? come pensate che potrà realisticamente effettuare? Chi la deve svolgere? Il formatore o il Datore lavoro?

La "verifica dell’efficacia" consiste nel valutare se la formazione ha realmente prodotto un cambiamento concreto nei lavoratori, non limitandosi a controllare quanto appreso durante il corso. Il suo scopo è accertare se le conoscenze trasmesse si sono tradotte in comportamenti più sicuri e competenze migliorate nello svolgimento delle attività lavorative quotidiane, con un impatto positivo sulla sicurezza e sulla produttività dell’ambiente di lavoro.

 

La responsabilità della verifica dell'efficacia della formazione ricade sul Datore di Lavoro. È suo compito assicurarsi che la formazione non solo sia erogata, ma anche che produca gli effetti in termini di sicurezza e competenza sul lavoro. In questo importante compito il DDL potrà essere affiancato dal formatore che ha effettuato la docenza.

 

Il nuovo Accordo suggerisce diverse modalità pratiche per effettuare questa verifica, tra cui l’analisi degli infortuni aziendali, la somministrazione di questionari valutativi, l’utilizzo di checklist operative di controllo per osservare e valutare direttamente i comportamenti sul posto di lavoro .

 

Queste verifiche dovrebbero essere effettuate a una certa distanza di tempo dalla formazione, ad esempio tra i 6 mesi e un anno, per valutare l'effettiva interiorizzazione delle competenze .

 

Attestati, questionari di apprendimento e di gradimento

La valutazione sul gradimento è facoltativa o obbligatoria?

Secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la valutazione del gradimento è diventata obbligatoria per tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa valutazione deve riguardare:

la qualità didattica;

la qualità organizzativa;

l'utilità percepita e la rispondenza alle aspettative dei partecipanti.

L'obiettivo è garantire un monitoraggio sistematico della soddisfazione dei discenti, al fine di migliorare continuamente l'efficacia dei percorsi formativi.

 

Gli attestati devono essere consegnati ai lavoratori?

Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede che “Ai partecipanti ai corsi … deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato”. Quindi si introduce chiaramente l’obbligo di consegnare ai singoli partecipanti ai corsi l’attestato.

 

Si ricorda inoltre che, a prescindere dalla previsione contenuta nel nuovo Accordo del 17 aprile, l’obbligo di consegna degli attestati al lavoratore deriva inoltre dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali trattata dal Regolamento (EU) 2016/679 noto come GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 noto come Codice Privacy .

 

Tutti gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro raccolgono dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, secondo quanto disposto dal diritto di accesso citato dall’art. 15 del GDPR, al suo datore di lavoro che quale titolare conserva il titolo. Questo principio è stato ribadito da diversi provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dati Personali, in quanto il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell'interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi (dati valutativi) e alle note di qualifica professionale.

 

Quindi, l’azienda, custodendo dati personali dei dipendenti (anche all’interno dei fascicoli personali), è tenuta su richiesta del dipendente (anche ex-dipendente), ai sensi dell’art. 15 del GDPR, a rendere disponibile tutta la documentazione e consegnarne copia, ivi inclusi gli attestati di formazione professionale.

 

In merito agli attestati, per i corsi di formazione specifica dei lavoratori non si deve più riportare codice ateco/settore di appartenenza e mansione svolta dai partecipanti?

L’accordo non lo prevede esplicitamente come prima, ma viene comunque fatto richiamo alle mansioni ed ai settori professionali di riferimento, pertanto sarà necessario continuare a riportare queste indicazioni sugli attestati della formazione specifica lavoratori.

 

L'accordo prevede almeno 30 domande nel test finale della verifica della comprensione dei contenuti: possono essere suddivise in verifiche intermedie?

L’accordo prevede che i test finali siano di almeno 30 domande, somministrabili anche in itinere. Quindi sarà possibile suddividere le 30 domande in più test in itinere, da somministrare al termine dei singoli moduli. L’importante è che in totale le domande siano 30 e venga considerato il 70% complessivo di risposte per il superamento del test.

Aggiornamenti

Permane la differenza tra corsi e seminari?

Sì, l’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari per le figure di DDL, Dirigenti, DDL RSPP, ASPP-RSPP, Coordinatori.

 

Sono invece esclusi da questa modalità gli aggiornamenti per formazione specifica dei lavoratori, preposti, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

 

Nel caso di convegni e seminari è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

 

Con il nuovo Accordo è però venuto meno il limite del 50% delle ore da frequentare tramite la modalità seminari.

 

Periodo transitorio

Ho un contratto in essere con un cliente che prevede per la formazione preposti una durata da 8 ore anziché 12 cosa faccio?

Entro i 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni abrogati (Per i corsi già precedentemente normati)

 

Nei 12 mesi transitori quindi si potranno erogare corsi sia secondo il vecchio accordo che secondo quello nuovo?

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

 

Quindi potranno essere erogati i corsi ai sensi della vecchia normativa, ad eccezione dei corsi disciplinati dal nuovo accordo che in precedenza non erano normati (spazi confinati, carroponte, raccogli frutta, caricatori materiali), i quali, questi ultimi, potranno essere erogati solo ai sensi della nuova normativa.

 

Inoltre si ricorda che, sebbene l’Accordo preveda una deroga transitoria di 12 mesi durante i quali è possibile svolgere i corsi secondo la “vecchia” normativa (Accordo 21/12/2011), questa deroga non si applica ai corsi per preposti limitatamente alla biennalità dell’aggiornamento e al divieto della modalità e-learning, poiché le regole dell’art. 37 – di rango legislativo superiore – non possono essere superate da un Accordo. Di conseguenza, i corsi per preposti dovranno svolgersi obbligatoriamente in presenza o videoconferenza sincrona e prevedere un aggiornamento biennale, fin da subito.

 

Il nuovo Accordo prevede una fase transitoria di 12 mesi, durante la quale possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dalle precedenti normative. Per i corsi erogati con tale modalità, rimangono invariate anche le disposizioni sul soggetto formatore oppure il soggetto formatore deve fare già riferimento alla nuova normativa?

Per i corsi erogati applicando la disciplina transitoria, vale quanto previsto dalle precedenti normative di riferimento e quindi anche quanto previsto per i soggetti formatori, che potranno quindi essere quelli individuati dai precedenti Accordi Stato-Regioni.

 

Riguardo alla disciplina transitoria, l’Accordo prevede dodici mesi dalla data di entrata in vigore per poter avviare corsi ai sensi della “vecchia” normativa. Come comportarsi con il corso preposti, già normato per alcuni specifici aspetti (biennalità dell’aggiornamento e divieto della modalità e-learning) dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08?

Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, scatta anche, di fatto, l’applicabilità delle modifiche all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 introdotte dalla L. 215/2021. Sebbene l’Accordo preveda una deroga transitoria di 12 mesi durante i quali è possibile svolgere i corsi secondo la “vecchia” normativa (Accordo 21/12/2011), questa deroga non si applica ai corsi per preposti limitatamente alla biennalità dell’aggiornamento e al divieto della modalità e-learning, poiché le regole dell’art. 37 – di rango legislativo superiore – non possono essere superate da un Accordo. Di conseguenza, i corsi per preposti dovranno svolgersi obbligatoriamente in presenza o videoconferenza sincrona e prevedere un aggiornamento biennale, fin da subito.

 

I 12 mesi di disposizioni transitorie valgono anche per le verifiche dell'efficacia o solo per l'organizzazione dei corsi?

Sì, il periodo transitorio di 12 mesi previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 si applica anche alla verifica dell'efficacia della formazione. Durante questa fase, che decorre dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (ossia dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), è consentito avviare corsi secondo le disposizioni degli Accordi precedenti e dell'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, che non prevedevano la verifica dell’efficacia.

 

Pertanto, l'obbligo di effettuare la verifica dell'efficacia della formazione, come delineato nel nuovo Accordo, diventerà pienamente operativo per i corsi erogati ai sensi del nuovo Accordo Stato-Regioni.

 

Successivamente al periodo transitorio, l’obbligo sarà esteso ai corsi di formazione per lavoratori, spazi confinati e attrezzature di lavoro.

 

Tuttavia, è consigliabile che le aziende inizino a familiarizzare con le nuove disposizioni e, ove possibile, adottino progressivamente le modalità di verifica dell'efficacia previste, al fine di garantire una transizione agevole e conforme alla normativa futura.

RossellaConsulenzaIl datore di lavoro può essere considerato soggetto formatore? Sì, il datore di lavoro è considerato soggetto formatore, limitatamente ai corsi lavoratori, preposti e dirigenti erogati nei confronti dei propri dipendenti. La formazione erogata da un ente accreditato in una specifica regione è valida anche nelle altre regioni d’Italia? L’Accordo Stato-Regioni prevede...