Le FAQ relative all’Accordo del 17 aprile 2025 forniscono diversi chiarimenti sulla formazione degli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro, come previsto dall’articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 81/2008.
Un primo gruppo di quesiti riguarda i corsi destinati agli operatori di specifiche attrezzature indicate nei punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, ovvero macchine raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione dei materiali e carriponte.
Quesito 14 chiarisce le condizioni per il riconoscimento dei corsi già svolti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. Tali corsi possono essere considerati validi solo se risultano completamente conformi ai contenuti previsti dal nuovo Accordo. Non è ammesso un riconoscimento parziale: anche una sola mancanza comporta l’obbligo di ripetere l’intero percorso formativo secondo le nuove disposizioni.
Quesito 15 riguarda invece la decorrenza dell’aggiornamento. Il termine dei cinque anni parte dalla data di conclusione del corso indicata sull’attestato, ma solo se il corso è pienamente conforme ai nuovi requisiti. In caso contrario, il corso non è valido e deve essere rifatto integralmente, senza possibilità di integrazioni parziali.
Un altro aspetto trattato nelle FAQ riguarda i requisiti dei docenti (Quesito 16). Per la parte teorica, i formatori devono rispettare i criteri previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 e possedere una conoscenza tecnica specifica dell’attrezzatura. Per la parte pratica, oltre agli stessi requisiti generali, è richiesta un’esperienza professionale documentata di almeno tre anni nell’utilizzo delle attrezzature trattate. In sintesi, i docenti devono soddisfare sia requisiti generali sia competenze tecniche specifiche.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei corsi (Quesito 19), l’Accordo stabilisce che sia la formazione iniziale sia gli aggiornamenti devono avvenire esclusivamente in presenza. Non sono ammesse modalità a distanza, né videoconferenze né e-learning, al fine di garantire l’efficacia delle prove pratiche e delle verifiche finali.
Le FAQ affrontano anche temi specifici legati a singole attrezzature, come il carroponte.
Quesito 23 distingue tra corsi già svolti e corsi solo programmati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. I corsi già conclusi possono essere riconosciuti se conformi ai contenuti previsti, indipendentemente dalla durata. Al contrario, i corsi ancora da svolgere devono rispettare pienamente le nuove disposizioni, sia per contenuti sia per durata minima.
Quesito 24 chiarisce infine che le gru a bandiera non rientrano tra le attrezzature per cui è obbligatoria la formazione abilitante. L’Accordo individua infatti in modo preciso le tipologie soggette all’obbligo (gru a ponte e gru a cavalletto), senza possibilità di estensione ad altre attrezzature per analogia.
Le FAQ includono anche ulteriori chiarimenti su altre attrezzature, tra cui:
- caricatori per la movimentazione materiali (CMM)
- carrelli semoventi a braccio telescopico con pala
- escavatori con massa inferiore a 6000 kg
Le FAQ relative all’Accordo del 17 aprile 2025
https://www.formicasrl.it/?p=172376ConsulenzaUn primo gruppo di quesiti riguarda i corsi destinati agli operatori di specifiche attrezzature indicate nei punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, ovvero macchine raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione dei materiali e carriponte. Quesito 14 chiarisce le condizioni per il riconoscimento dei corsi già svolti prima dell’entrata...RossellaRossella La Ferlaricer@areaprogetti.itAdministratorFORMICA "Sicurezza sul lavoro" di Giovanni Formica

