Una recente sentenza (Cassazione Penale, Sez. 3, 13 luglio 2012, n. 28136) ha affermato la responsabilità del datore di lavoro in materia di contenuti del POS “Piano Operativo di Sicurezza, TU 81/08, articolo 89, lettera h), articolo 17, comma 1, lettera a) e articolo 55, comma 1, lettera a). Il documento rappresenta un  dispositivo di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività e, pertanto, deve contenere ordini specifici, in relazione alle fasi lavorative che vengono svolte nel cantiere. La caratteristica della specificità delle disposizioni deve essere presente nel POS allo scopo di rendere attuabili gli obiettivi, nel caso in cui è presente anche il Piano di Sicurezza e Coordinamento “PSC art. 100, D.lgs 81/08. Il piano è costituito da: una relazione tecnica; prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI; a stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Pertanto non sono ritenute conformi ai sensi del D.lgs. 81/08 le indicazioni generiche se non anche ripetitive del PSC. Nella sentenza di condanna si è tenuto presente che: il POS “non conforme”, non precisava il numero dei dipendenti presenti in cantiere, né il modello delle attrezzature usate. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. Le disposizioni dell’art.100 del D.lgs  81/08 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio. Pertanto con sentenza del 12 ottobre 2010, il Tribunale dell'Aquila, ha condannato alla pena di euro 5000 di ammenda, e lo ha dichiarato responsabile del reato di cui al D.lgs 81/08 art. 89, lettera h), articolo 17, comma 1, lettera a) e articolo 55, comma 1, lettera a), perchè nella qualità di titolare dell'impresa , predisponeva un piano operativo di sicurezza con contenuti non conformi a quanto disposto dall'articolo 28 e articolo 92, comma 1, lettera b) e dell'allegato 15 dello stesso Testo Unico, non avendo quello rinvenuto le caratteristiche di piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, in quanto riportante le indicazioni difformi dallo stesso e tabelle generiche oltre a dati già previsti dal piano di sicurezza e coordinamento.

 

Rossella La Ferla

RossellaCantieri Temp. e/o MobiliCronacaUna recente sentenza (Cassazione Penale, Sez. 3, 13 luglio 2012, n. 28136) ha affermato la responsabilità del datore di lavoro in materia di contenuti del POS “Piano Operativo di Sicurezza, TU 81/08, articolo 89, lettera h), articolo 17, comma 1, lettera a) e articolo 55, comma 1, lettera a)”....