Dispositivi di Protezione Individuale: Cosa cambia con il D. LGS. 17/2019

 Il D. lgs. 17/2019, entrato in vigore il 12 Marzo 2019, interviene, modificandola, sulla normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale, adeguandola al Regolamento UE 2016/425. L’obiettivo del decreto è di creare un provvedimento identico per tutti gli Stati membri, per quanto concerne l’ingresso nel mercato europeo di tali dispositivi; nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti. Gli interventi più rilevanti concernono:la necessaria previsione di criteri chiari e coordinati in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti;l’inclusione nell’ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l’utilizzatore, in precedenza invece esclusi.L’art. 3 del Reg. Ue 2016/45 da una nuova definizione di DPI includendo :dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e ckhe non richiedono fissaggio prima dell’uso;la maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati, con un inasprimento delle sanzioni per i fabbricanti, i distributori e gli importatori che a vario titolo producono o immettono sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. Si considerano conformi ai requisiti essenziali i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all’articolo 15 e all’allegato III del regolamento DPI, nonche’, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI. A tal proposito si procede con la semplificazione e l’adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità. L’ art. 17 del Reg. UE impone che la marcatura CE sia apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile; la maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati. Ai fini del presente decreto le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi del capo VI del regolamento DPI. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. Qualora gli organi competenti per la vigilanza del mercato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché gli organi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concludano che un DPI non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI, ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.  

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