Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, modificato dalla legge di conversione n. 215/2021, ha portato cambiamenti nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (TUSL) e s.m.i., anche in materia di formazione alla sicurezza. Ad esempio, introducendo l’obbligo formativo per il datore di lavoro, modificando la formazione del preposto e prevedendo un futuro Accordo Stato-Regioni per accorpare, rivisitare e modificare gli attuali Accordi in materia.

La  nuova Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha per oggetto: “art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Circolare che fornisce le prime indicazioni, “condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti”.

 

Nella presentazione della circolare n. 1/2022 si soffermano sui seguenti argomenti:

 

Le indicazioni per gli obblighi formativi del datore di lavoro

Le indicazioni per gli obblighi formativi di dirigenti e preposti

Le indicazioni per gli obblighi di addestramento

Le indicazioni per gli obblighi formativi del datore di lavoro

La circolare, menziona, che una prima novità contenuta nel nuovo comma 7 dell’art. 37 riguarda l’individuazione, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, del datore di lavoro “il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una ‘adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico’ secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”. Alla Conferenza è demandato il compito di “adottare, entro il 30 giugno 2022, ‘un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa’.

 

Per quanto riguarda il datore di lavoro, si indica che l’accordo demandato alla Conferenza costituisce “elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico”. Sarà l’accordo “a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo”.

 

 

 

Le indicazioni per gli obblighi formativi di dirigenti e preposti

Per quanto concerne poi gli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti si ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 “già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.

Tuttavia il legislatore oggi richiede, “nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una ‘un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo’, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza”.

Senza dimenticare poi che, con riferimento, in questo caso, alla sola figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che ‘per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi’.

La circolare INL formula alcune osservazioni:

 

“la sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione ‘adeguata e specifica’ secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico”;

“in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021”;

con riferimento alla figura del preposto “i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37”. Pertanto anche tali requisiti “andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole”.

 

Le indicazioni per gli obblighi di addestramento

Un’altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda, gli obblighi di addestramento.

 

 

 

Il comma 5 dell’art. 37 prevede che l'addestramento debba avvenire ‘da persona esperta e sul luogo di lavoro’ e “il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che ‘l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato’.

In questo caso di “contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un ‘apposito registro informatizzato’ che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021”.

 

La circolare INL, prevede che la violazione degli obblighi di addestramento “si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della ‘prova pratica’ e/o della ‘esercitazione applicata’ richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione”.

Fonte: Circolare-1-16022022-obblighi-formativi

RossellaCircolareNewsIl decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, modificato dalla legge di conversione n. 215/2021, ha portato cambiamenti nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (TUSL) e s.m.i., anche in materia di formazione alla sicurezza. Ad esempio, introducendo l’obbligo formativo per il datore di lavoro, modificando la formazione...